Art. 5 Criteri per i controlli metrologici casuali 1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicita' e senza preavviso. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio. 2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9. 3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. 4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.