Art. 5 
 
 
             Criteri per i controlli metrologici casuali 
 
  1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua  e  sui
contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori  sono
effettuati ad intervalli casuali, senza  determinata  periodicita'  e
senza preavviso. Sono altresi' eseguiti controlli in  contraddittorio
nel caso in cui il titolare del contatore o altra  parte  interessata
nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente
per territorio. 
  2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi,
una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica e  gli
strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi  2,  3,
4, 5 e 6 dell'articolo 9. 
  3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  sono
superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti  per  la  verificazione
periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. 
  4. Nei casi in cui lo strumento non supera  il  controllo  per  non
conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso
tra l'errore massimo permesso in sede di  verificazione  periodica  e
quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina  al  titolare
del contatore di  aggiustare  lo  strumento  a  proprie  spese  e  di
sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.