Art. 7
Soggetti incaricati dei controlli casuali
1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di
calore sono effettuati dalle Camere di commercio.
2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e
misure.