Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «conti liberi»: i conti bancari e postali intestati alla
liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide destinate alle
esigenze della gestione corrente;
b) «conti vincolati»: i conti intestati alla liquidazione che
accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori rispetto a
quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo
al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva
autorizzazione dell'IVASS, per gli importi eccedenti i limiti
prestabiliti;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art.
45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.
449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione
fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla
gestione;
e) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il Fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti
del decreto;
f) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni»;
g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal
decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive
modifiche;
h) «organi della procedura»: il commissario liquidatore ed il
comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed
al controllo della liquidazione;
i) «restrizione di ipoteca»: la limitazione dell'iscrizione
dell'ipoteca a una parte dei beni;
j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la quale
e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;
k) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea.