Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «conti liberi»: i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide destinate alle esigenze della gestione corrente; b) «conti vincolati»: i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, per gli importi eccedenti i limiti prestabiliti; c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private; d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione; e) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto; f) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»; g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche; h) «organi della procedura»: il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione; i) «restrizione di ipoteca»: la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni; j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la quale e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca; k) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.