Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a
tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:
a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
in Italia;
b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con
sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in
un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
c) delle societa' che hanno esercitato, senza disporre della
relativa autorizzazione, l'attivita' di un ente di gestione
fiduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui
all'art. 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di imprese non autorizzate.
3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.