Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
   1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si  applicano  a
tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa: 
    a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione  con  sede
in Italia; 
    b) di sedi secondarie in Italia di imprese di  assicurazione  con
sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con  sede  in
un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
    c) delle societa' che  hanno  esercitato,  senza  disporre  della
relativa  autorizzazione,  l'attivita'  di  un   ente   di   gestione
fiduciaria. 
  2. Le  medesime  disposizioni  si  applicano,  nei  limiti  di  cui
all'art. 265 del  decreto,  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa di imprese non autorizzate. 
  3. Alle procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.