Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e
le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55
e 66 del testo unico.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni
di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del
Codice.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole
tecniche si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.