Art. 3
Adeguamento organizzativo e funzionale
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del
Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a:
a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici
di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico;
b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'art. 50 del Testo unico, il responsabile
della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza,
assenza o impedimento del primo;
c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con
piu' aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione
documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o
impedimento del primo;
d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5, su proposta
del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del
coordinatore della gestione documentale;
e) definire, su indicazione del responsabile della gestione
documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione
documentale, i tempi, le modalita' e le misure organizzative e
tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di
reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, piu'
in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico
previsto dal testo unico.