Art. 4
Compiti del responsabile della gestione documentale
1. In attuazione dell'art. 61 del testo unico, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice definiscono le
attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove
nominato, del coordinatore della gestione documentale. In
particolare, al responsabile della gestione e' assegnato il compito
di:
a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5;
b) proporre i tempi, le modalita' e le misure organizzative e
tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);
c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio,
all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel
rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare
tecnico pubblicato in allegato B del decreto legislativo del 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il
responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi
informativi o, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, il
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice e con il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui al suddetto
decreto.
2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e assicura
criteri uniformi di trattamento del documento informatico e, in
particolare, di classificazione ed archiviazione, nonche' di
comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee, ai sensi
dell'art. 50, comma 4, del testo unico.