Art. 5
Manuale di gestione
1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai
fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi.
2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:
a) la pianificazione, le modalita' e le misure di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e);
b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all'art.
4, comma 1, lettera c);
c) le modalita' di utilizzo di strumenti informatici per la
formazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 40, comma 1,
del Codice, e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno
dell'area organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di posta
elettronica, anche certificata, utilizzate;
d) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la
formazione del documento informatico in relazione a specifici
contesti operativi esplicitati e motivati;
e) l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a
registrazione particolare e gli eventuali ulteriori metadati
rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di
documento, nell'ambito del contesto a cui esso si riferisce;
f) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti,
spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti
pervenuti secondo particolari modalita' di trasmissione, tra i quali,
in particolare, documenti informatici pervenuti attraverso canali
diversi da quelli previsti dagli articoli 16 e 17, nonche' tramite
fax, raccomandata o assicurata;
g) l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei
documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore
eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee
della stessa amministrazione o verso altre amministrazioni;
h) le modalita' di formazione, implementazione e gestione dei
fascicoli informatici relativi ai procedimenti e delle aggregazioni
documentali informatiche con l'insieme minimo dei metadati ad essi
associati;
i) l'indicazione delle unita' organizzative responsabili delle
attivita' di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta
dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea;
j) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del testo unico;
k) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le
relative modalita' di trattamento;
l) i registri particolari definiti per il trattamento di
registrazioni informatiche anche associati ad aree organizzative
omogenee definite dall'amministrazione sull'intera struttura
organizzativa e gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati
concernente stati, qualita' personali e fatti, di cui all'art. 40,
comma 4, del Codice;
m) il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalita'
di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai
criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento
alle procedure di scarto;
n) le modalita' di produzione e di conservazione delle
registrazioni di protocollo informatico e, in particolare,
l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate
per garantire l'immodificabilita' della registrazione di protocollo,
la contemporaneita' della stessa con l'operazione di segnatura ai
sensi dell'art. 55 del Testo unico, nonche' le modalita' di
registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito
di ogni sessione di attivita' di registrazione;
o) la descrizione funzionale ed operativa del componente «sistema
di protocollo informatico» del sistema di gestione informatica dei
documenti con particolare riferimento alle modalita' di utilizzo;
p) i criteri e le modalita' per il rilascio delle abilitazioni di
accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
q) le modalita' di utilizzo del registro di emergenza ai sensi
dell'art. 63 del testo unico, inclusa la funzione di recupero dei
dati protocollati manualmente.
3. Il manuale di gestione e' reso pubblico dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice mediante la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.