IL CONSIGLIO 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, secondo cui l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio
del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi  della  tempestiva
comunicazione  dell'apertura  dell'istruttoria,  della  contestazione
degli addebiti, del termine  a  difesa,  del  contraddittorio,  della
motivazione, proporzionalita' e  adeguatezza  della  sanzione,  della
comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa
della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dalle norme vigenti; 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 11,  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  che  prevede   l'irrogazione   di   sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o  di
esibire i documenti richiesti dall'Autorita' ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo ovvero che  forniscono  informazioni  o  esibiscono
documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che
non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o  dell'ente
aggiudicatore  di   comprovare   il   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  nei  confronti
degli  operatori  economici  che  forniscono  dati  o  documenti  non
veritieri circa il possesso dei  requisiti  di  qualificazione,  alle
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori  o  agli  organismi  di
attestazione; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  che  prevede   l'irrogazione   di   sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti delle stazioni appaltanti  ed
enti  aggiudicatori  che  omettano,  senza  giustificato  motivo,  di
fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati  non
veritieri; 
  Visto, altresi', l'art. 38, comma 1-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, secondo cui, in caso di presentazione  di  falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione
all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo  o  colpa
grave in considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti
oggetto della falsa dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), del medesimo  articolo,
fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e  perde
comunque efficacia; 
  Visto, altresi', l'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, secondo cui, in sede di verifica  dei  requisiti
di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione
e sull'aggiudicatario e sul concorrente  che  segue  in  graduatoria,
quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente,  ovvero
non siano confermate le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione  o  nell'offerta,  le  stazioni  appaltanti  procedono
all'esclusione del concorrente medesimo  dalla  gara,  all'escussione
della relativa cauzione provvisoria ed alla  segnalazione  del  fatto
all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art. 6,  comma  11,  del
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e,  altresi',  per  la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle  procedure
di affidamento; 
  Visto, altresi', l'art. 40, comma 9-quater, del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, ai sensi del quale, in caso  di  presentazione
di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai   fini   della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione  all'Autorita'  che,  se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o  della  gravita'  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,  dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi
dell'art. 38, comma 1, lettera  m-bis,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, per un periodo di  un  anno,  decorso  il  quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207; 
  Visto, in particolare, l'art. 73 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie
nei  confronti   delle   SOA,   la   sospensione   e   la   decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; 
  Visto, in particolare, l'art 74 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  che  disciplina  il   potere
sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture in caso di violazione, da parte  delle
imprese qualificate, dell'obbligo di informazione; 
  Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.; 
  Considerata l'opportunita' di  adottare  un  unico  regolamento  in
materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture, 
 
                              E m a n a 
                      il seguente Regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
    Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture; 
    Casellario, il Casellario informatico di cui  all'art.  7,  comma
10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  ed  all'art.  8,
commi 2 e 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207; 
    Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
    Consiglio, il Consiglio dell'Autorita'; 
    U.O.R., l'Unita'  Organizzativa  Responsabile  che,  in  base  ai
Regolamenti di organizzazione e di funzionamento  dell'Autorita',  e'
competente  per  il  procedimento,   all'interno   della   quale   e'
individuato il Responsabile del Procedimento; 
    Regolamento, il presente Regolamento; 
    Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione,   il   decreto   del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    Regolamento di accesso  agli  atti,  il  Regolamento  concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 10 settembre 2008; 
    SOA, le Societa' Organismi di Attestazione; 
    CEL, certificato di esecuzione lavori.