Art. 3 
 
                          Segreto d'ufficio 
 
  1.  Nei  limiti  necessari  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
sanzionatori di cui al Regolamento, tutte le notizie, le informazioni
e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita' istruttoria  da
parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto  d'ufficio  anche  nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di
segnalazione e  di  denuncia  di  cui  all'art.  331  del  codice  di
procedura penale ed all'art. 6, comma 13, del Codice.