Art. 4 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le comunicazioni e le  notificazioni  relative  ai  procedimenti
disciplinati dal  presente  Regolamento  sono  effettuate  presso  la
casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)   indicata   alla
Autorita' dai soggetti interessati. 
  2.  In  mancanza  di  tale  indicazione,  le  comunicazioni  e   le
notificazioni   sono   effettuate   nelle   altre   forme    previste
dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della  ricezione  da
parte dei soggetti interessati.