LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" ai sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, commi 35 e 36, della citata legge n. 190/2012, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attivita' delle pubbliche amministrazioni; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 33/2013 ai sensi del quale le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai sensi del quale la Banca d'Italia e' indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze; Visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza; Visto l'art. 1, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ritenuto di individuare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilita' in materia di trasparenza nonche' i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione nel sito internet dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Istituto; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Banca, la Banca d'Italia; b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it; c) per pubblicazione, la pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' della Banca, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione; d) per Responsabile, il Responsabile per la trasparenza; e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unita' organizzative equiparate.