IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, siano definiti, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, criteri, condizioni e modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, che, in attuazione del citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca la disciplina per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2011, n. 176, recante, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto 24 settembre 2010, gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo; Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico 16 giugno 2011, n. 21364, contenente indicazioni operative in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al predetto decreto 24 settembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2011, n. 174, come modificata e integrata dalla circolare del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2013, n. 11345, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 aprile 2013, n. 85; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 320 del 30 novembre 2013; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/10 - Italia), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215, come prorogata con decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C(2013) 7178 final; Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui sono affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo; c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; d) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni; e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (N 117/10 - Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni; g) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente; h) «distretto turistico»: uno dei distretti turistici di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; i) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; l) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; m) «organismi di ricerca»: i soggetti quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri; n) «tutela ambientale»: per tutela ambientale si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' dell'impresa beneficiaria, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico.