Art. 10 
 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini  dell'accelerazione  delle
attivita'  sia  necessaria  l'adozione  di   provvedimenti   o   atti
autorizzativi,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  assensi  comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici  all'avvio
degli  investimenti  o  alla  realizzazione  delle  funzionali  opere
infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di
diverse amministrazioni pubbliche centrali  o  territoriali,  ne  da'
notizia al Ministero che indice una conferenza di  servizi  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  invitando
le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del  programma
di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia  e  il
soggetto proponente partecipano senza diritto di voto. 
  2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso
scaduto il termine di cui all'art. 14-ter, comma  3,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in conformita'  alla  determinazione  conclusiva
della stessa conferenza, il  Ministero  adotta  un  provvedimento  di
approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti
dalla  normativa  vigente,  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o  atto  di
assenso comunque denominato  necessari  all'avvio  del  programma  di
sviluppo  e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta
conferenza.