Art. 13 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. L'Agenzia mette a  disposizione  del  Ministero  un  sistema  di
monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti  i
procedimenti che, in tempo reale, permetta il controllo dei programmi
di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione  della
domanda sino all'erogazione del saldo. 
  2. L'Agenzia, al 30 giugno  e  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,
trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita'  svolte,  fornendo
in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento  fisico,
finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali
revoche  effettuate.  Tale  rapporto  contiene  anche  un   prospetto
riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese  beneficiarie   e
l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi  di
sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del  cofinanziamento,
la natura delle risorse finanziarie utilizzate. 
  3. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sull'attivita'
dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti,  sui  soggetti  che
hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare  le  condizioni
per la fruizione  e  il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,
nonche'  l'attuazione  degli  interventi  finanziati  e  i  risultati
conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 
  4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,
curando di trasmettere gli elenchi dei  beneficiari  e  dei  relativi
settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun
beneficiario e le relative intensita' di aiuto. 
  5.  L'Agenzia  effettua,  entro  il   termine   del   completamento
dell'investimento,  almeno  una  ispezione   per   ciascuna   impresa
beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione  e
il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto
agevolato. 
  6. Con riferimento ai progetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a), ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di
progetti di investimento non soggetti alla  notifica  individuale  ai
sensi dell'art. 18 e superiori a 50  milioni  di  euro,  entro  venti
giorni  lavorativi  dalla   determinazione   di   concessione   delle
agevolazioni  il  Ministero  fornisce  alla  Commissione  europea  le
informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del
Regolamento GBER. 
  7. Con riferimento ai progetti  di  cui  al  Titolo  III,  ove  sia
concesso un aiuto in base al presente decreto a  favore  di  progetti
non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 25 e
superiori a 3 milioni di euro, entro venti  giorni  lavorativi  dalla
determinazione  di  concessione  delle  agevolazioni   il   Ministero
fornisce alla  Commissione  europea  le  informazioni  richieste  nel
modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.