Art. 13 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. L'Agenzia mette a disposizione del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, in tempo reale, permetta il controllo dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo. 2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate. 3. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto. 5. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto agevolato. 6. Con riferimento ai progetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'art. 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER. 7. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo III, ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 25 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.