Art. 3 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
funzioni relative alla gestione dell'intervento di  cui  al  presente
decreto sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e  sotto
la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite  apposita
convenzione,   comprendono   la   ricezione,   la    valutazione    e
l'approvazione  delle  domande  di  agevolazione,  la   stipula   del
contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio
dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali
opere infrastrutturali complementari  e  funzionali  all'investimento
privato  per  le  quali  sia  stata   ottenuta   apposita   dotazione
finanziaria. 
  2. L'Agenzia provvede  a  comunicare  al  Ministero,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita'  organizzativa
nell'ambito della propria  struttura  alla  quale  sono  affidate  le
funzioni di cui al comma 1.