Art. 4 
 
 
                        Contratto di sviluppo 
 
  1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto  la  realizzazione,  su
iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei  seguenti  programmi  di
sviluppo: 
    a) programma di sviluppo industriale, come individuato  nell'art.
5; 
    b)  programma  di  sviluppo  per  la  tutela   ambientale,   come
individuato nell'art. 6; 
    c)  programma  di  sviluppo   di   attivita'   turistiche,   come
individuato nell'art. 7. 
  2. I programmi di sviluppo di cui  al  comma  1  possono  prevedere
anche  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali,  materiali   e
immateriali, funzionali alle finalita' dei programmi di sviluppo. Gli
oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione,
sono integralmente a carico delle risorse  pubbliche.  Solo  ove  sia
accertata la carenza, totale o  parziale,  di  risorse  di  carattere
generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte
degli enti pubblici competenti, la  relativa  copertura  puo'  essere
garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. 
  3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili  degli
investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con
esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non  deve
essere inferiore a 20 milioni di euro  ovvero  7,5  milioni  di  euro
qualora   il   programma   riguardi   esclusivamente   attivita'   di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  4. Il programma di sviluppo deve  essere  concluso  entro  48  mesi
dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni  di
cui all'art. 9, comma 10, ovvero entro un termine piu' breve ove reso
necessario dalla normativa di riferimento in caso di  cofinanziamento
con risorse comunitarie. 
  5. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal  presente  decreto
sono  l'impresa  che  promuove  l'iniziativa,  denominata   «soggetto
proponente», e le eventuali altre imprese  partecipanti  ai  progetti
d'investimento,  denominate  «aderenti».  In  caso  di  programmi  di
sviluppo realizzati da piu'  imprese,  il  proponente  ne  assume  la
responsabilita' verso l'Amministrazione anche ai fini della  coerenza
tecnica ed economica. 
  6. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media  o
grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento
GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005. 
  7. I soggetti di cui al comma 5, sin dalla  data  di  presentazione
della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono  trovarsi
nelle seguenti condizioni: 
    a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  Registro  delle
imprese, ad eccezione delle imprese estere  purche'  si  impegnino  a
istituire  una  sede  secondaria  con  rappresentanza   stabile   nel
territorio italiano e a mantenerla per almeno cinque anni, ovvero tre
anni nel caso di PMI, dall'ultimazione del programma di sviluppo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d)   non   rientrare   tra   coloro   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e)  operare  nel  rispetto  delle  vigenti   norme   edilizie   e
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni  e  sulla
salvaguardia  dell'ambiente,  anche  con  riferimento  agli  obblighi
contributivi; 
    f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la  data
di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale  di
agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce; 
    g) aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'  stata
disposta dal Ministero la restituzione; 
    h) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.