Art. 4 Contratto di sviluppo 1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo: a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell'art. 5; b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell'art. 6; c) programma di sviluppo di attivita' turistiche, come individuato nell'art. 7. 2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalita' dei programmi di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. 3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. 5. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica. 6. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. 7. I soggetti di cui al comma 5, sin dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ad eccezione delle imprese estere purche' si impegnino a istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano e a mantenerla per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dall'ultimazione del programma di sviluppo; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero la restituzione; h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.