Art. 5 Programma di sviluppo industriale 1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali. 2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.