Art. 5 
 
 
                  Programma di sviluppo industriale 
 
  1.  Il  programma   di   sviluppo   industriale   deve   riguardare
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o
servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu'  progetti
d'investimento, come individuati nel Titolo  II,  ed,  eventualmente,
progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,   come
individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di
loro in relazione ai prodotti e servizi finali. 
  2. I progetti d'investimento  del  proponente,  a  parte  eventuali
progetti di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,  devono
prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10
milioni di euro ovvero 3 milioni di euro  se  il  programma  riguarda
esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. 
  3. Fatto salvo quanto  stabilito  al  comma  2  per  l'investimento
proposto  dal  soggetto  proponente,  l'importo  degli   investimenti
ammissibili di ciascun progetto  non  puo'  essere  inferiore  a  1,5
milioni di euro. 
  4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nei
Titoli II e III del presente decreto,  in  relazione  agli  specifici
progetti di investimento.