Art. 6 Programma di sviluppo per la tutela ambientale 1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma. 2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.