Art. 6 
 
 
           Programma di sviluppo per la tutela ambientale 
 
  1.  Il  programma  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale   deve
riguardare    un'iniziativa    imprenditoriale    finalizzata    alla
salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione  sono  necessari
uno o piu' progetti per la tutela ambientale,  come  individuati  nel
Titolo IV, ed,  eventualmente,  progetti  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III,  strettamente
connessi e funzionali tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  di
salvaguardia ambientale del programma. 
  2. I progetti d'investimento  del  proponente,  a  parte  eventuali
progetti di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,  devono
prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10
milioni di euro ovvero 3 milioni di euro  se  il  programma  riguarda
esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. 
  3. Fatto salvo quanto  stabilito  al  comma  2  per  l'investimento
proposto  dal  soggetto  proponente,  l'importo  degli   investimenti
ammissibili di ciascun progetto  non  puo'  essere  inferiore  a  1,5
milioni di euro. 
  4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nei
Titoli III e IV del presente decreto,  in  relazione  agli  specifici
progetti di investimento.