Art. 7 Programma di sviluppo di attivita' turistiche 1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva, delle necessarie attivita' integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico ed, eventualmente, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attivita' commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento. 2. In considerazione della opportunita' di promuovere e privilegiare l'offerta turistica dei territori, nella definizione dei criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 4, e' data priorita', mediante assegnazione di adeguati punteggi, ai programmi di sviluppo di attivita' turistiche localizzati in un territorio univocamente determinato e riferito a comuni tra loro limitrofi ovvero a comuni appartenenti a un unico distretto turistico. 3. I progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro. 4. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel Titolo II del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.