Art. 7 
 
 
            Programma di sviluppo di attivita' turistiche 
 
  1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare
un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo  dell'offerta
turistica  attraverso  il  potenziamento  e  il  miglioramento  della
qualita'   dell'offerta   ricettiva,   delle   necessarie   attivita'
integrative, dei servizi di  supporto  alla  fruizione  del  prodotto
turistico ed, eventualmente, per un importo non superiore al  20  per
cento del totale degli investimenti da  realizzare,  delle  attivita'
commerciali, per la cui  realizzazione  sono  necessari  uno  o  piu'
progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, strettamente
connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico
e alla caratterizzazione del territorio di riferimento. 
  2.  In  considerazione   della   opportunita'   di   promuovere   e
privilegiare l'offerta turistica dei territori, nella definizione dei
criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 4, e'  data  priorita',
mediante assegnazione di adeguati punteggi, ai programmi di  sviluppo
di attivita' turistiche localizzati  in  un  territorio  univocamente
determinato e riferito a comuni tra loro limitrofi  ovvero  a  comuni
appartenenti a un unico distretto turistico. 
  3. I progetti d'investimento del proponente devono prevedere  spese
ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro. 
  4. Fatto salvo quanto  stabilito  al  comma  3  per  l'investimento
proposto  dal  soggetto  proponente,  l'importo  degli   investimenti
ammissibili di ciascun progetto  non  puo'  essere  inferiore  a  1,5
milioni di euro. 
  5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate  nel
Titolo II del presente decreto, in relazione agli specifici  progetti
di investimento.