Art. 9 Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni 1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 2. L'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, procede, fermo restando quanto previsto al comma 3, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) accertare la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6; b) verificare i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto; c) valutare la rispondenza del programma di sviluppo ai criteri di selezione secondo le modalita' indicate al comma 4. 3. I programmi di sviluppo che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali sono valutati dall'Agenzia con priorita' rispetto agli altri programmi di sviluppo, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione. 4. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede a definire i criteri di selezione dei programmi di sviluppo, individuando, in relazione alle tipologie di programma di cui agli articoli 5, 6 e 7, gli elementi di valutazione, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di accesso. Il programma di sviluppo e' rispondente ai criteri di selezione qualora ottenga un punteggio complessivo e dei punteggi relativi ai singoli criteri superiori alle soglie minime di accesso ivi indicate. 5. Gli esiti delle attivita' di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia al soggetto proponente; nel caso di esito negativo i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda sono comunicati ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali le attivita' di cui al comma 2 si sono concluse positivamente, l'Agenzia provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente al Ministero, alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo gli esiti delle verifiche e a trasmettere i relativi elementi progettuali. 6. Con la comunicazione di cui al comma 5 l'Agenzia provvede anche a richiedere il parere delle Regioni e delle Province autonome interessate, in merito alla: a) compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale; b) eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nonche' alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura. 7. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l'Agenzia ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero. 8. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 9, completa l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, tramite lo svolgimento delle seguenti attivita': a) valutare la coerenza industriale e la validita' economica del programma di sviluppo nonche' l'impatto occupazionale del programma stesso; b) per i programmi di cui all'art. 7, valutare l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento; c) valutare la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese proponenti di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo a proprio carico; d) valutare la cantierabilita' dei progetti di investimento, accertando la piena disponibilita' del suolo e degli immobili dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma di investimento, rilevabile sulla base di idonei titoli di proprieta', diritti reali di godimento, locazione, anche finanziaria, con esclusione del contratto di comodato; e) valutare la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui; f) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER; g) determinare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto. 9. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 8, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. 10. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 9, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Provincie autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 12, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine puo' essere prorogato di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni. 11. Qualora, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18, 25 e 32 per i progetti sottoposti a notifica individuale alla Commissione europea e il maggiore termine previsto al comma 9, le attivita' di cui ai commi 8 e 10 non siano state completate, il Ministero procede all'applicazione di una penale, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con la convenzione di cui all'art. 3, comma 1. 12. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Provincie autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al comma 10. Entro 30 giorni dalla ricezione l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione. 13. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 10, la validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso.