Art. 9 
 
 
   Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni 
 
  1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a
pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito  internet
www.invitalia.it. Lo schema in base al quale deve essere  redatta  la
domanda e la documentazione da allegare  alla  stessa  sono  definiti
dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. 
  2. L'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, procede, fermo restando quanto  previsto  al  comma  3,  nel
rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,  allo  svolgimento
delle seguenti attivita': 
    a) accertare la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  sulla
base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6; 
    b) verificare i  requisiti  e  le  condizioni  di  ammissibilita'
previsti dal presente decreto; 
    c) valutare la rispondenza del programma di sviluppo  ai  criteri
di selezione secondo le modalita' indicate al comma 4. 
  3. I programmi di sviluppo che ricadono nei  territori  oggetto  di
accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la  riconversione
di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti  complessi  aziendali  sono   valutati   dall'Agenzia   con
priorita'   rispetto    agli    altri    programmi    di    sviluppo,
indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione. 
  4.  Il  Ministero,  con  successivo  provvedimento  del   Direttore
generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30  giorni
dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, provvede a definire i criteri di selezione
dei programmi di sviluppo, individuando, in relazione alle  tipologie
di programma di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7,  gli  elementi  di
valutazione, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di accesso.
Il programma di sviluppo  e'  rispondente  ai  criteri  di  selezione
qualora ottenga un punteggio complessivo e dei punteggi  relativi  ai
singoli criteri superiori alle soglie minime di accesso ivi indicate. 
  5. Gli esiti delle attivita' di cui  al  comma  2  sono  comunicati
dall'Agenzia al soggetto proponente; nel caso  di  esito  negativo  i
motivi che determinano il mancato  accoglimento  della  domanda  sono
comunicati ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e successive modifiche e integrazioni.  Per  le  domande  per  le
quali le attivita' di cui al comma 2 si sono concluse  positivamente,
l'Agenzia  provvede,  inoltre,  a   comunicare   tempestivamente   al
Ministero, alle Regioni e  alle  Province  autonome  interessate  dal
programma di sviluppo gli esiti delle verifiche  e  a  trasmettere  i
relativi elementi progettuali. 
  6. Con la comunicazione di cui al comma 5 l'Agenzia provvede  anche
a richiedere il  parere  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome
interessate, in merito alla: 
    a) compatibilita' del piano progettuale proposto con i  programmi
di sviluppo locale; 
    b) eventuale  disponibilita'  al  cofinanziamento,  nonche'  alla
copertura  degli  oneri  delle   eventuali   opere   infrastrutturali
necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura. 
  7. Nel caso in cui le Regioni e le  Province  autonome  interessate
non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il
programma di sviluppo si considera compatibile  con  i  programmi  di
sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia  negativo,  l'Agenzia
ne da' comunicazione  al  soggetto  proponente,  ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e al Ministero. 
  8. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data  di
presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini  previsti
dal comma 9, completa  l'istruttoria,  anche  mediante  una  fase  di
negoziazione con il soggetto proponente, tramite lo svolgimento delle
seguenti attivita': 
    a) valutare la coerenza industriale e la validita' economica  del
programma di sviluppo nonche' l'impatto occupazionale  del  programma
stesso; 
    b) per i  programmi  di  cui  all'art.  7,  valutare  l'effettiva
corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore
fruizione  del  prodotto  turistico  e  alla  caratterizzazione   del
territorio di riferimento; 
    c)  valutare  la  sostenibilita'  finanziaria  del  programma  di
sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese proponenti  di
sostenere la quota parte dei costi  delle  immobilizzazioni  previste
dal programma di sviluppo a proprio carico; 
    d) valutare la  cantierabilita'  dei  progetti  di  investimento,
accertando  la  piena  disponibilita'  del  suolo  e  degli  immobili
dell'unita'  produttiva  ove  viene  realizzato   il   programma   di
investimento, rilevabile sulla base di idonei titoli  di  proprieta',
diritti  reali  di  godimento,  locazione,  anche  finanziaria,   con
esclusione del contratto di comodato; 
    e)  valutare  la  pertinenza  e  la  congruita'  generale,  anche
ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste  dai
progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve  essere
finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del
progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita'
economica dello stesso, riservando  alla  fase  di  erogazione  delle
agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei  singoli
beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui; 
    f) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni,  verificare
l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi  dell'art.  8
del Regolamento GBER; 
    g) determinare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili
nelle forme e nelle misure ritenute  idonee  alla  realizzazione  del
programma stesso e nel rispetto delle  intensita'  massime  di  aiuto
indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto. 
  9. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma
8,  risulti  necessario,  per  la  definizione  delle  condizioni  di
realizzazione  del  programma  di   sviluppo,   acquisire   ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto  a  quelli  presentati  dalle
imprese  ovvero   precisazioni   e   chiarimenti   in   merito   alla
documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta  durante
lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli  alle  imprese
mediante  una  comunicazione  scritta,  assegnando  un  termine   non
prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.  Nel
caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata  entro  il
predetto termine la domanda di agevolazione decade. 
  10. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria
si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le  domande  dichiarate
decadute ai sensi del comma 9, l'Agenzia  provvede  a  comunicare  al
soggetto proponente i motivi che determinano il mancato  accoglimento
della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni, dandone  comunicazione  al
Ministero e alle Regioni e  Provincie  autonome  interessate.  Per  i
programmi di sviluppo per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con  esito  positivo,  l'Agenzia  procede  ad  approvare  il
programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita'
istruttoria,  e  a  concedere  le  agevolazioni  con  una   specifica
determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti  al  programma
di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve
contenere   gli   estremi   degli   atti    attestanti    l'eventuale
cofinanziamento  regionale   e   della   positiva   decisione   della
Commissione  europea  in  caso  di  progetti  soggetti   a   notifica
individuale, l'individuazione del  piano  degli  investimenti,  delle
spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse,  delle
modalita'  di  erogazione,  degli  impegni  a   carico   dell'impresa
beneficiaria anche in ordine agli obiettivi,  tempi  e  modalita'  di
realizzazione del programma, nonche'  le  condizioni  di  revoca.  La
determinazione deve, inoltre, contenere la previsione  che  eventuali
variazioni dei singoli  investimenti  ammessi,  ivi  comprese  quelle
dovute a incrementi di costi rispetto a  quelli  ammessi  o  a  nuovi
investimenti, non possono comportare,  in  nessun  caso,  un  aumento
delle agevolazioni concesse  in  relazione  a  ciascun  progetto.  La
validita'  e   l'efficacia   della   determinazione   e',   comunque,
subordinata alla effettiva esibizione, entro il  termine  massimo  di
120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui  al  comma  12,  della
documentazione   comprovante   il   rilascio    delle    concessioni,
autorizzazioni, licenze  e  nulla  osta  delle  competenti  pubbliche
amministrazioni necessarie alla realizzazione  dei  progetti  ammessi
alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine
puo' essere prorogato  di  ulteriori  120  giorni  a  fronte  di  una
motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare  che  il
mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile  alla
volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese  beneficiarie.
Decorso  tale  termine,  come  eventualmente  prorogato,  le  imprese
beneficiarie decadono dalle  agevolazioni  e  l'Agenzia  provvede  ad
annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni. 
  11. Qualora, entro 150 giorni dalla  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto  previsto  agli  articoli
18, 25 e 32 per i progetti sottoposti  a  notifica  individuale  alla
Commissione europea e il maggiore termine previsto  al  comma  9,  le
attivita' di cui ai commi 8 e  10  non  siano  state  completate,  il
Ministero procede all'applicazione di  una  penale,  sulla  base  dei
criteri e  delle  modalita'  stabiliti  con  la  convenzione  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
  12. L'Agenzia comunica l'avvenuta  approvazione  del  programma  di
sviluppo  al  Ministero,  alle  Regioni  e  alle  Provincie  autonome
interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di
cui  al  comma  10.  Entro  30  giorni  dalla   ricezione   l'impresa
beneficiaria,  pena  la  decadenza  dalle  agevolazioni,  restituisce
all'Agenzia   la   determinazione   debitamente   sottoscritta    per
accettazione. 
  13. L'eventuale  contratto  di  finanziamento,  che  disciplina  le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il  rimborso  del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per
l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30  giorni  dalla
data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi
del comma 10, la validita'  e  l'efficacia  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni. A  tal  fine  l'impresa  beneficiaria
trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa
per la definizione del contratto,  ivi  compresa  quella  relativa  a
eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento  agevolato,
in tempi utili alla stipula del contratto stesso.