Art. 3 Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura 1. Con il decreto ministeriale in pari data, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi. 2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale a indirizzo artistico e' comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed e' valido per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.