Art. 3 
 
 
Validita'  dei  diplomi  dei  corsi  sperimentali  di  ordinamento  e
                              struttura 
 
  1. Con il decreto ministeriale in pari data, che individua, per gli
esami di Stato dell'anno scolastico  2013/2014,  le  materie  oggetto
della seconda prova scritta e  le  materie  assegnate  ai  commissari
esterni  per  ciascun  indirizzo  di   studio,   di   ordinamento   e
sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati  gli  istituti
presso i quali si svolgono gli esami di  Stato  e  i  titoli  che  si
conseguono al termine di detti corsi. 
  2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio
quinquennale   a   indirizzo   artistico   e'    comprensivo    anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed e' valido per l'iscrizione a
qualsiasi facolta' universitaria. 
  3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai  sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
confermati dall'art. 1, comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione 26 giugno 2000,  n.  234,  hanno  valore  pari  a
quelli che si  conseguono  a  conclusione  dei  corrispondenti  corsi
ordinari.