Art. 2 
 
 
Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del
         Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(( riprendono )) a produrre effetti gli atti amministrativi  adottati
sino  alla  data  di  pubblicazione  della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  (( 1-bis. Nei decreti applicativi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  adottati
dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n.  49,
fino  alla  data  di  pubblicazione  della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella
II e' da intendersi riferito alla  tabella  dei  medicinali,  di  cui
all'allegato A al presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vedasi  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1.