Art. 2 
 
 
Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di
                            apprendistato 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    (( «a) forma scritta del contratto  e  del  patto  di  prova.  Il
contratto di apprendistato contiene, in  forma  sintetica,  il  piano
formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »; 
      2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali
di   lavoro,   stipulati   dai   sindacati   comparativamente    piu'
rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per  i  datori  di
lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per
cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»; 
      3) il comma 3-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
almeno  nella  misura  del  35  per  cento  del  relativo  monte  ore
complessivo.»; 
  (( b-bis) all'articolo 3,  dopo  il  comma  2-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-quater. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza  scuola-lavoro,
i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di  datori
e prestatori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono prevedere specifiche  modalita'  di  utilizzo
del contratto di apprendistato, anche a  tempo  determinato,  per  lo
svolgimento di attivita' stagionali»; 
    c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto,  le  modalita'  di   svolgimento   dell'offerta   formativa
pubblica, anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro  e  delle
loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data  20  febbraio  2014.  La  comunicazione  dell'instaurazione  del
rapporto di lavoro si intende effettuata  dal  datore  di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato. 
  ((  2-bis.  All'articolo  8-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo  le  parole:
«Il   programma   contempla   la   stipulazione   di   contratti   di
apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma
sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai  limiti  di
eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo  agli
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro  formazione
e valorizzazione professionale,  nonche'  del  loro  inserimento  nel
mondo del lavoro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del decreto legislativo 14 settembre  2011  n.
          167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma  dell'articolo
          1, comma 30, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10  ottobre  2011,  n.
          236. 
              Il  testo   dell'articolo   2,   del   citato   decreto
          legislativo n. 167 del 2011, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
                "Art. 2. Disciplina generale 
              1. La disciplina  del  contratto  di  apprendistato  e'
          rimessa ad  appositi  accordi  interconfederali  ovvero  ai
          contratti  collettivi  di  lavoro   stipulati   a   livello
          nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) forma scritta del contratto e del patto di  prova.
          Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica,
          il piano formativo individuale definito anche sulla base di
          moduli   e   formulari   stabiliti   dalla   contrattazione
          collettiva o dagli enti bilaterali ; 
                a-bis) previsione di una durata minima del  contratto
          non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 5; 
                b) divieto di retribuzione a cottimo; 
                c) possibilita' di inquadrare il  lavoratore  fino  a
          due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
          applicazione del contratto collettivo nazionale di  lavoro,
          ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che  richiedono
          qualificazioni corrispondenti  a  quelle  al  conseguimento
          delle  quali  e'  finalizzato  il  contratto   ovvero,   in
          alternativa, di stabilire la retribuzione  dell'apprendista
          in misura percentuale e in modo graduale all'anzianita'  di
          servizio; 
                d) presenza di un tutore o referente aziendale; 
                e) possibilita' di finanziare  i  percorsi  formativi
          aziendali  degli  apprendisti  per  il  tramite  dei  fondi
          paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
          legge 23 dicembre  2000,  n.  388  e  all'articolo  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e  successive
          modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; 
                f) possibilita' del riconoscimento,  sulla  base  dei
          risultati   conseguiti   all'interno   del   percorso    di
          formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
          professionale  ai  fini  contrattuali  e  delle  competenze
          acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei
          percorsi di istruzione degli adulti; 
                g) registrazione della formazione effettuata e  della
          qualifica professionale a fini  contrattuali  eventualmente
          acquisita nel  libretto  formativo  del  cittadino  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
                h)  possibilita'  di   prolungare   il   periodo   di
          apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
          di  sospensione  involontaria  del  rapporto,  superiore  a
          trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai   contratti
          collettivi; 
                i) possibilita' di forme e modalita' per la  conferma
          in servizio, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, al termine del percorso  formativo,  al  fine  di
          ulteriori  assunzioni  in  apprendistato,  fermo   restando
          quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
                l) divieto per le parti  di  recedere  dal  contratto
          durante il periodo di formazione in assenza di  una  giusta
          causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento
          privo di giustificazione trovano applicazione  le  sanzioni
          previste dalla normativa vigente; 
                m)  possibilita'  per  le  parti  di   recedere   dal
          contratto con preavviso decorrente dal termine del  periodo
          di formazione ai sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo
          2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a
          trovare  applicazione  la  disciplina  del   contratto   di
          apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la  facolta'
          di  recesso  al  termine  del  periodo  di  formazione,  il
          rapporto  prosegue  come  ordinario  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
          previdenza e assistenza  sociale  obbligatoria  si  estende
          alle seguenti forme: 
                a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali; 
                b) assicurazione contro le malattie; 
                c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
                d) maternita'; 
                e) assegno familiare; 
                e-bis)  assicurazione  sociale   per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183. 
              3. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di somministrazione di  lavoro  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
          e qualificate in servizio  presso  il  medesimo  datore  di
          lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
          per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
          inferiore a dieci  unita'.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la
          possibilita' di assumere  in  somministrazione  apprendisti
          con contratto di somministrazione a  tempo  determinato  di
          cui all'articolo 20, comma 4, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che  non  abbia
          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o
          specializzati, o che comunque ne abbia in numero  inferiore
          a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore  a
          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 8 agosto 1985, n. 443. 
              3-bis. Ferma restando la possibilita' per  i  contratti
          collettivi nazionali di  lavoro,  stipulati  dai  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi sul piano  nazionale,
          di  individuare  limiti  diversi  da  quelli  previsti  dal
          presente comma, esclusivamente per i datori di  lavoro  che
          occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di  nuovi
          apprendisti  e'  subordinata  alla  prosecuzione,  a  tempo
          indeterminato,  del  rapporto  di  lavoro  al  termine  del
          periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti  la
          nuova  assunzione,  di  almeno  il  20  per   cento   degli
          apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro .  Dal
          computo della predetta percentuale sono esclusi i  rapporti
          cessati per  recesso  durante  il  periodo  di  prova,  per
          dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.  Qualora
          non sia rispettata la predetta percentuale,  e'  consentita
          l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a  quelli
          gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
          mancata   conferma   degli   apprendisti   pregressi.   Gli
          apprendisti assunti in violazione  dei  limiti  di  cui  al
          presente comma sono considerati  lavoratori  subordinati  a
          tempo indeterminato,  al  di  fuori  delle  previsioni  del
          presente  decreto,  sin  dalla  data  di  costituzione  del
          rapporto. 
              3-ter.(abrogato). 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          n.167 del 2011, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
                "Art. 3. Apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
          diploma professionale 
              1.   Possono   essere   assunti   con   contratto    di
          apprendistato  per  la   qualifica   e   per   il   diploma
          professionale, in tutti i settori di attivita',  anche  per
          l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i  soggetti  che
          abbiano compiuto quindici anni e  fino  al  compimento  del
          venticinquesimo anno di eta'. La durata  del  contratto  e'
          determinata in considerazione della qualifica o del diploma
          da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per
          la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro  nel
          caso di diploma quadriennale regionale. 
              2.   La   regolamentazione   dei   profili    formativi
          dell'apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
          professionale e'  rimessa  alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  sentite  le
          associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi: 
                a)   definizione   della    qualifica    o    diploma
          professionale ai sensi del decreto legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226; 
                b) previsione di un monte ore di formazione,  esterna
          od interna alla azienda,  congruo  al  conseguimento  della
          qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
          stabilito al comma 1 e secondo  standard  minimi  formativi
          definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226; 
                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a  livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale   da
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente    piu'     rappresentative     per     la
          determinazione, anche all'interno  degli  enti  bilaterali,
          delle modalita' di erogazione  della  formazione  aziendale
          nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. 
              2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica
          o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica
          professionale  ai  fini  contrattuali,  e'   possibile   la
          trasformazione    del    contratto     in     apprendistato
          professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la
          durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
          non puo' eccedere quella individuata  dalla  contrattazione
          collettiva di cui al presente decreto legislativo; 
              2-ter. Fatta  salva  l'autonomia  della  contrattazione
          collettiva, in considerazione  della  componente  formativa
          del contratto di apprendistato per la qualifica  e  per  il
          diploma professionale, al lavoratore  e'  riconosciuta  una
          retribuzione  che  tenga  conto   delle   ore   di   lavoro
          effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
          almeno nella misura del 35per cento del relativo monte  ore
          complessivo. 
              2-quater. Per le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di
          alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di  lavoro
          stipulati da associazioni di datori e prestatori di  lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono prevedere  specifiche  modalita'  di  utilizzo  del
          contratto di apprendistato, anche a tempo determinato,  per
          lo svolgimento di attivita' stagionali .". 
              Il   testo   dell'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo, n.167 del 2011, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
                "Art.   4.   Apprendistato   professionalizzante    o
          contratto di mestiere 
              1.  Possono  essere  assunti  in  tutti  i  settori  di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato professionalizzante  o  di  mestiere  per  il
          conseguimento  di  una  qualifica  professionale   a   fini
          contrattuali i soggetti di eta'  compresa  tra  i  diciotto
          anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di  una
          qualifica professionale, conseguita ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  il  contratto  di
          apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere
          stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. 
              2.  Gli  accordi   interconfederali   e   i   contratti
          collettivi    stabiliscono,    in     ragione     dell'eta'
          dell'apprendista e del tipo di qualificazione  contrattuale
          da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
          formazione    per    l'acquisizione    delle     competenze
          tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei
          profili   professionali   stabiliti    nei    sistemi    di
          classificazione e inquadramento del personale,  nonche'  la
          durata,  anche  minima,  del  contratto  che,  per  la  sua
          componente formativa, non puo' comunque essere superiore  a
          tre  anni  ovvero  cinque  per  i   profili   professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento. 
              3. La  formazione  di  tipo  professionalizzante  e  di
          mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
          integrata,   nei   limiti   delle    risorse    annualmente
          disponibili, dalla offerta formativa  pubblica,  interna  o
          esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
          competenze di base e trasversali per un  monte  complessivo
          non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
          disciplinata dalle  Regioni  sentite  le  parti  sociali  e
          tenuto conto  dell'eta',  del  titolo  di  studio  e  delle
          competenze  dell'apprendista.   La   Regione   provvede   a
          comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni
          dalla comunicazione  dell'instaurazione  del  rapporto,  le
          modalita' di svolgimento dell'offerta  formativa  pubblica,
          anche con riferimento  alle  sedi  e  al  calendario  delle
          attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di  lavoro
          e  delle  loro  associazioni  che   si   siano   dichiarate
          disponibili, ai sensi  delle  linee  guida  adottate  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
          data 20 febbraio 2014. La comunicazione  dell'instaurazione
          del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore  di
          lavoro ai sensi dell'articolo  9-bis  del  decreto-legge 1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive  modificazioni
          . 
              4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
          di  lavoro  possono  definire,  anche   nell'ambito   della
          bilateralita', le modalita'  per  il  riconoscimento  della
          qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
              5. Per i datori  di  lavoro  che  svolgono  la  propria
          attivita' in cicli stagionali  i  contratti  collettivi  di
          lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei
          datori  e  prestatori  di  lavoro   comparativamente   piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto   di
          apprendistato, anche a tempo determinato.". 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.
          92 (Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato del
          presente decreto-legge, e' il seguente: 
                "Art.    1.    Disposizioni    generali,    tipologie
          contrattuali e  disciplina  in  tema  di  flessibilita'  in
          uscita e tutele del lavoratore. 
              1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
          a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
          grado di contribuire  alla  creazione  di  occupazione,  in
          quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica  e
          alla riduzione permanente del tasso di  disoccupazione,  in
          particolare: 
                a) favorendo l'instaurazione di  rapporti  di  lavoro
          piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del  lavoro
          subordinato a tempo  indeterminato,  cosiddetto  «contratto
          dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; 
                b)  valorizzando   l'apprendistato   come   modalita'
          prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
                c)  ridistribuendo  in  modo  piu'  equo  le   tutele
          dell'impiego, da un lato  contrastando  l'uso  improprio  e
          strumentale     degli     elementi     di     flessibilita'
          progressivamente introdotti nell'ordinamento  con  riguardo
          alle   tipologie   contrattuali;    dall'altro    adeguando
          contestualmente  alle  esigenze  del  mutato  contesto   di
          riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
          altresi'  di  un  procedimento  giudiziario  specifico  per
          accelerare la definizione delle relative controversie; 
                d)  rendendo  piu'  efficiente,  coerente   ed   equo
          l'assetto degli ammortizzatori sociali  e  delle  politiche
          attive  in  una  prospettiva  di  universalizzazione  e  di
          rafforzamento dell'occupabilita' delle persone; 
                e) contrastando usi elusivi di obblighi  contributivi
          e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; 
                f) promuovendo una maggiore  inclusione  delle  donne
          nella vita economica; 
                g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero  di
          tutela del reddito per i  lavoratori  ultracinquantenni  in
          caso di perdita del posto di lavoro; 
                h) promuovendo modalita' partecipative  di  relazioni
          industriali in conformita' agli indirizzi assunti  in  sede
          europea, al fine  di  migliorare  il  processo  competitivo
          delle imprese. 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento nonche'  sugli  effetti  determinati
          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  intergenerazionali.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai
          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione
          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle  misure  e  degli
          interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
          dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli  andamenti
          produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e,  piu'
          in generale, di quelle sociali. 
              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione   indipendenti   della   riforma,    l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)   e   l'ISTAT
          organizzano  delle  banche  dati  informatizzate   anonime,
          rendendole disponibili, a scopo di ricerca  scientifica,  a
          gruppi di ricerca collegati a universita', enti di  ricerca
          o enti che hanno anche finalita'  di  ricerca  italiani  ed
          esteri.  I  risultati  delle  ricerche  condotte   mediante
          l'utilizzo  delle  banche  dati  sono   resi   pubblici   e
          comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono  i  dati
          individuali anonimi, relativi  ad  eta',  genere,  area  di
          residenza,  periodi  di  fruizione   degli   ammortizzatori
          sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
          lavorativi   e    retribuzione    spettante,    stato    di
          disoccupazione, politiche attive e di attivazione  ricevute
          ed eventuali altre informazioni utili ai fini  dell'analisi
          di impatto e del monitoraggio. 
              6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a  5
          non deve comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  ed  e'   effettuata   con   le   risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              7. Le disposizioni della presente legge, per quanto  da
          esse non espressamente previsto, costituiscono  principi  e
          criteri per la  regolazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, in  coerenza  con
          quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Restano ferme  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 
              8. Al fine dell'applicazione del comma  7  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
          normative,  gli  ambiti,  le  modalita'  e   i   tempi   di
          armonizzazione  della  disciplina  relativa  ai  dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche. 
              9. Al decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, il  comma  01  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «01. Il contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro»; 
                b) all'articolo 1, dopo il comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «1-bis. Il requisito di  cui  al  comma  1  non  e'
          richiesto  nell'ipotesi  del   primo   rapporto   a   tempo
          determinato,  di  durata  non  superiore  a  dodici   mesi,
          concluso fra un  datore  di  lavoro  o  utilizzatore  e  un
          lavoratore  per  lo  svolgimento  di  qualunque   tipo   di
          mansione,  sia  nella   forma   del   contratto   a   tempo
          determinato,  sia  nel  caso  di  prima  missione   di   un
          lavoratore nell'ambito di un contratto di  somministrazione
          a tempo determinato ai sensi del comma 4  dell'articolo  20
          del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  I
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono   prevedere,   in    via    diretta    a    livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva»; 
                c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di
          cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
          di cui al comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma
          1-bis relativamente alla  non  operativita'  del  requisito
          della  sussistenza  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
                d) all'articolo 4, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «2-bis. Il contratto a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 1, comma 1-bis, non  puo'  essere  oggetto  di
          proroga»; 
                e) all'articolo 5, comma  2,  le  parole:  «oltre  il
          ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
          trentesimo  giorno»  e  le  parole:  «oltre  il  trentesimo
          giorno»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «oltre   il
          cinquantesimo giorno»; 
                f) all'articolo 5, dopo il comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore
          di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione»; 
                g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «sessanta  giorni»  e  le
          parole: «venti  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «novanta giorni»; 
                h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi:   «I   contratti   collettivi   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1-bis,    possono    prevedere,
          stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei  predetti
          periodi, rispettivamente, fino  a  venti  giorni  e  trenta
          giorni nei casi  in  cui  l'assunzione  a  termine  avvenga
          nell'ambito  di  un  processo  organizzativo   determinato:
          dall'avvio  di  una  nuova  attivita';  dal  lancio  di  un
          prodotto o di un servizio innovativo;  dall'implementazione
          di  un  rilevante  cambiamento  tecnologico;   dalla   fase
          supplementare di un significativo  progetto  di  ricerca  e
          sviluppo; dal rinnovo  o  dalla  proroga  di  una  commessa
          consistente.   In   mancanza   di   un   intervento   della
          contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
          il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  decorsi
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale»; 
                i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
          aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;  ai  fini  del
          computo del periodo massimo  di  trentasei  mesi  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi  soggetti,  ai
          sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente  decreto
          e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e   successive   modificazioni,
          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          determinato». 
              10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),   sono
          soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 
                b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo
          e' inserito il seguente: «E' fatta salva la  previsione  di
          cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          6 settembre 2001, n. 368»; 
                c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
              11. All'articolo 32, comma 3, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                  «a)   ai   licenziamenti   che   presuppongono   la
          risoluzione di questioni relative alla  qualificazione  del
          rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto
          al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,  2  e  4
          del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
          successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
          nullita' del termine apposto al contratto,  il  termine  di
          cui al primo comma del predetto  articolo  6,  che  decorre
          dalla cessazione del  medesimo  contratto,  e'  fissato  in
          centoventi giorni,  mentre  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del  secondo  comma  del  medesimo  articolo  6  e'
          fissato in centottanta giorni»; 
                b) la lettera d) e' abrogata. 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  3,  lettera  a),
          dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  come
          sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
          in  relazione  alle  cessazioni  di   contratti   a   tempo
          determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo  32
          della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  si  interpreta  nel
          senso che l'indennita' ivi prevista ristora per  intero  il
          pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le  conseguenze
          retributive e contributive relative al periodo compreso fra
          la scadenza del termine e la  pronuncia  del  provvedimento
          con il quale il giudice abbia  ordinato  la  ricostituzione
          del rapporto di lavoro. 
              14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e  59  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
              15. Nei confronti delle assunzioni effettuate  fino  al
          31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione  vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              16. All'articolo 2 del testo unico  dell'apprendistato,
          di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
                  «a-bis)  previsione  di  una  durata   minima   del
          contratto non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 5»; 
                  b) al  comma  1,  lettera  m),  primo  periodo,  le
          parole: «2118 del  codice  civile»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso
          continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
          di apprendistato»; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    «3. Il numero complessivo di apprendisti  che  un
          datore   di   lavoro   puo'   assumere,   direttamente    o
          indirettamente   per   il   tramite   delle   agenzie    di
          somministrazione di lavoro ai sensi  dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, non puo' superare  il  rapporto  di  3  a  2
          rispetto alle maestranze  specializzate  e  qualificate  in
          servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto
          non puo' superare il 100 per cento per i datori  di  lavoro
          che occupano un numero  di  lavoratori  inferiore  a  dieci
          unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
          in   somministrazione   apprendisti   con   contratto    di
          somministrazione a tempo determinato  di  cui  all'articolo
          20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. Il  datore  di  lavoro  che  non  abbia  alle  proprie
          dipendenze lavoratori qualificati o  specializzati,  o  che
          comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo'  assumere
          apprendisti in numero non superiore a tre. Le  disposizioni
          di cui al presente comma  non  si  applicano  alle  imprese
          artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni
          di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
                d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
                  «3-bis.  L'assunzione  di  nuovi   apprendisti   e'
          subordinata alla prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al
          termine del periodo di apprendistato,  nei  trentasei  mesi
          precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50  per  cento
          degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
          Dal computo  della  predetta  percentuale  sono  esclusi  i
          rapporti cessati per recesso durante il periodo  di  prova,
          per  dimissioni  o  per  licenziamento  per  giusta  causa.
          Qualora non sia  rispettata  la  predetta  percentuale,  e'
          consentita  l'assunzione  di   un   ulteriore   apprendista
          rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
          in  caso  di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
          pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
          di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  lavoratori
          subordinati  a  tempo  indeterminato,  al  di  fuori  delle
          previsioni  del  presente  decreto,  sin  dalla   data   di
          costituzione del rapporto. 
                  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
          applicano nei confronti dei datori di lavoro  che  occupano
          alle loro dipendenze un numero di  lavoratori  inferiore  a
          dieci unita'». 
              17.  All'articolo  4,  comma   2,   del   testo   unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre  2011,  n.  167,  le  parole:  «per   le   figure
          professionali    dell'artigianato     individuate     dalla
          contrattazione collettiva di riferimento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «per    i    profili    professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento». 
              17-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  20  del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  dopo  la  lettera  i-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                «i-ter) in tutti i settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato». 
              18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
          testo  unico  dell'apprendistato,   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito  dal
          comma 16, lettera c), del  presente  articolo,  si  applica
          esclusivamente  con   riferimento   alle   assunzioni   con
          decorrenza  dal  1°  gennaio  2013.  Alle  assunzioni   con
          decorrenza  anteriore  alla  predetta  data   continua   ad
          applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 167 del  2011,  nel  testo
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              19. (abrogato). 
              20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25  febbraio
          2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 7, dopo  il  numero  3)  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «3-bis) condizioni e modalita'  che  consentono  al
          lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la  modifica
          delle  clausole  flessibili  e  delle  clausole   elastiche
          stabilite ai sensi del presente comma»; 
                b) al comma 9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:   «Ferme   restando   le   ulteriori    condizioni
          individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma  7,
          al  lavoratore  che  si  trovi  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero  in  quelle
          di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20  maggio
          1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta'  di  revocare  il
          predetto consenso». 
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 34: 
                  1) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo
          37» sono soppresse; 
                  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in
          ogni  caso  essere  concluso  con  soggetti  con  piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»; 
                b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il  seguente
          comma: 
                  «3-bis.   Prima   dell'inizio   della   prestazione
          lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata
          non superiore a trenta  giorni,  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a comunicarne la durata con  modalita'  semplificate
          alla  Direzione  territoriale  del  lavoro  competente  per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; 
                c) l'articolo 37 e' abrogato. 
              22.  I   contratti   di   lavoro   intermittente   gia'
          sottoscritti alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
          al comma 21, cessano di  produrre  effetti  al  1°  gennaio
          2014. 
              23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1  dell'articolo  61  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «1. Ferma restando la  disciplina  degli  agenti  e
          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  numero
          3),  del  codice  di  procedura   civile,   devono   essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo'  comportare  lo  svolgimento  di   compiti   meramente
          esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati  dai
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale»; 
                b) al comma 1 dell'articolo  62,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  «b) descrizione del  progetto,  con  individuazione
          del suo contenuto caratterizzante e  del  risultato  finale
          che si intende conseguire»; 
                c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il  compenso  corrisposto
          ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla
          quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  eseguito  e,  in
          relazione a cio'  nonche'  alla  particolare  natura  della
          prestazione e del contratto che la regola, non puo'  essere
          inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
          settore  di  attivita',  eventualmente  articolati  per   i
          relativi profili professionali tipici e in ogni caso  sulla
          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo
          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori
          subordinati, dai contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
          su loro delega, ai livelli decentrati. 
              2. In assenza di contrattazione  collettiva  specifica,
          il  compenso  non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di
          estensione   temporale   dell'attivita'    oggetto    della
          prestazione,  alle   retribuzioni   minime   previste   dai
          contratti collettivi nazionali di categoria  applicati  nel
          settore di riferimento alle  figure  professionali  il  cui
          profilo di competenza e di esperienza sia analogo a  quello
          del collaboratore a progetto»; 
                d) al comma 1 dell'articolo 67,  le  parole:  «o  del
          programma o della fase di esso» sono soppresse; 
                e) il comma 2  dell'articolo  67  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «2. Le parti possono recedere prima della  scadenza
          del termine per giusta causa. Il committente puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro»; 
                f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi
          1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o  fase  di  esso»
          sono soppresse; 
                g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «Salvo prova contraria  a  carico  del
          committente, i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale». 
              24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'individuazione  di  uno  specifico  progetto  costituisce
          elemento  essenziale   di   validita'   del   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa, la  cui  mancanza
          determina  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              25. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  23  e  24  si
          applicano  ai   contratti   di   collaborazione   stipulati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                «Art. 69-bis (Altre prestazioni  lavorative  rese  in
          regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni  lavorative
          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  considerate,  salvo
          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente,
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
                  a)  che   la   collaborazione   con   il   medesimo
          committente abbia una durata complessiva superiore  a  otto
          mesi annui per due anni consecutivi; 
                  b)  che  il   corrispettivo   derivante   da   tale
          collaborazione,  anche  se  fatturato   a   piu'   soggetti
          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di
          interessi,  costituisca  piu'   dell'80   per   cento   dei
          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal
          collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; 
                  c) che il collaboratore disponga di una  postazione
          fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
              2. La presunzione di cui al comma 1 non  opera  qualora
          la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
                a) sia connotata  da  competenze  teoriche  di  grado
          elevato   acquisite   attraverso   significativi   percorsi
          formativi, ovvero da capacita'  tecnico-pratiche  acquisite
          attraverso  rilevanti  esperienze  maturate  nell'esercizio
          concreto di attivita'; 
                b) sia svolta da  soggetto  titolare  di  un  reddito
          annuo da lavoro autonomo non  inferiore  a  1,25  volte  il
          livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei
          contributi previdenziali di cui all'articolo  1,  comma  3,
          della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              3. La presunzione di cui al comma 1 non opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente capo, ivi compresa la  disposizione  dell'articolo
          69,  comma   1,   si   applica   ai   rapporti   instaurati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le
          predette disposizioni  si  applicano  decorsi  dodici  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              5. Quando la prestazione lavorativa di cui al  comma  1
          si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente». 
              27.  La   disposizione   concernente   le   professioni
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
          del comma 3 dell'articolo 61  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
          titolo  VII  del  medesimo   decreto   riguarda   le   sole
          collaborazioni coordinate e continuative il  cui  contenuto
          concreto sia  riconducibile  alle  attivita'  professionali
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  professionali.  In   caso
          contrario,   l'iscrizione   del   collaboratore   ad   albi
          professionali non  e'  circostanza  idonea  di  per  se'  a
          determinare l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del
          suddetto capo I del titolo VII. 
              28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
                «Qualora l'apporto dell'associato consista  anche  in
          una  prestazione  di  lavoro,  il  numero  degli  associati
          impegnati  in  una  medesima  attivita'  non  puo'   essere
          superiore  a  tre,  indipendentemente  dal   numero   degli
          associanti, con l'unica  eccezione  nel  caso  in  cui  gli
          associati   siano   legati   all'associante   da   rapporto
          coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita'
          entro il secondo. In caso di violazione del divieto di  cui
          al presente comma, il rapporto con tutti gli  associati  il
          cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro  si
          considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non   si
          applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
          agli associati individuati  mediante  elezione  dall'organo
          assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto  sia
          certificato dagli organismi  di  cui  all'articolo  76  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  nonche'  in  relazione  al   rapporto   fra
          produttori e artisti,  interpreti,  esecutori,  volto  alla
          realizzazione di registrazioni  sonore,  audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in movimento.». 
              29. Sono fatti salvi,  fino  alla  loro  cessazione,  i
          contratti in essere che, alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  siano  stati  certificati  ai  sensi
          degli articoli 75 e seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. 
              30. I rapporti di associazione  in  partecipazione  con
          apporto di lavoro instaurati o attuati  senza  che  vi  sia
          stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
          dell'impresa  o  dell'affare,  ovvero  senza  consegna  del
          rendiconto previsto dall'articolo 2552 del  codice  civile,
          si presumono, salva prova  contraria,  rapporti  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. La predetta  presunzione
          si applica,  altresi',  qualora  l'apporto  di  lavoro  non
          presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
              31.  All'articolo  86  del   decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato. 
              32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -
          1.  Per  prestazioni  di  lavoro  accessorio  si  intendono
          attivita' lavorative di natura  meramente  occasionale  che
          non  danno  luogo,  con  riferimento  alla  totalita'   dei
          committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di
          un anno solare, annualmente  rivalutati  sulla  base  della
          variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le
          famiglie  degli  operai  e   degli   impiegati   intercorsa
          nell'anno precedente. Fermo restando il limite  complessivo
          di 5.000 euro nel corso di un anno  solare,  nei  confronti
          dei committenti imprenditori commerciali o  professionisti,
          le attivita' lavorative di cui al  presente  comma  possono
          essere svolte a favore di ciascun singolo  committente  per
          compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
          ai sensi del presente comma. Per l'anno  2013,  prestazioni
          di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
          i settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3 e nel  limite  massimo
          di  3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno  solare,   da
          percettori di prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla
          contribuzione   figurativa   relativa   alle    prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
                a) alle attivita' lavorative  di  natura  occasionale
          rese nell'ambito  delle  attivita'  agricole  di  carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
                b)  alle  attivita'  agricole  svolte  a  favore   di
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che
          non possono, tuttavia, essere svolte da  soggetti  iscritti
          l'anno precedente negli elenchi anagrafici  dei  lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno»; 
                b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet
          di buoni»  sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati
          progressivamente   e   datati,»   e   dopo    le    parole:
          «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
          le parti sociali»; 
                c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
          aggiunto  il  seguente:   «La   percentuale   relativa   al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS». 
              33.  Resta  fermo  l'utilizzo,  secondo  la  previgente
          disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
          di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n.  276  del
          2003, gia' richiesti alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 
              34. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Governo  e  le  regioni
          concludono in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano un accordo per  la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
                a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
          anche in  relazione  alla  valorizzazione  di  altre  forme
          contrattuali a contenuto formativo; 
                b)  previsione  di  azioni  e  interventi   volti   a
          prevenire e  contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,
          anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
          con cui il tirocinante presta la propria attivita'; 
                c) individuazione  degli  elementi  qualificanti  del
          tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
                d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
          forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
              35.   In   ogni   caso,   la   mancata   corresponsione
          dell'indennita'  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  34
          comporta a carico del  trasgressore  l'irrogazione  di  una
          sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato
          alla gravita' dell'illecito commesso, in  misura  variabile
          da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
          conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689. 
              36. Dall'applicazione dei commi  34  e  35  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              37. Il comma 2 dell'articolo 2 della  legge  15  luglio
          1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: 
                «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
          la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
              38. Al secondo comma dell'articolo  6  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
          «duecentosettanta»   e'    sostituita    dalla    seguente:
          «centottanta». 
              39. Il termine di cui all'articolo  6,  secondo  comma,
          primo periodo, della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come
          modificato dal comma 38 del presente articolo,  si  applica
          in relazione ai licenziamenti  intimati  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
          sostituito dal seguente: 
                «Art.  7.  -  1.  Ferma  l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
          quale  le  parti,  con  la  partecipazione   attiva   della
          commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
          soluzioni alternative al recesso, si conclude  entro  venti
          giorni dal momento in cui  la  Direzione  territoriale  del
          lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,  fatta
          salva l'ipotesi in cui le  parti,  di  comune  avviso,  non
          ritengano  di  proseguire  la  discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni». 
              41.   Il   licenziamento   intimato    all'esito    del
          procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito  del  procedimento
          di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
          come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
          effetto  dal  giorno  della  comunicazione   con   cui   il
          procedimento medesimo e' stato avviato,  salvo  l'eventuale
          diritto  del  lavoratore  al  preavviso  o  alla   relativa
          indennita' sostitutiva;  e'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,
          l'effetto sospensivo disposto dalle norme del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia di  tutela  della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  Gli  effetti  rimangono
          altresi'  sospesi  in  caso  di  impedimento  derivante  da
          infortunio occorso sul  lavoro.  Il  periodo  di  eventuale
          lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
          preavviso lavorato. 
              42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Tutela
          del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
                b) i commi dal primo al  sesto  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
                  «Il giudice, con la sentenza con la quale  dichiara
          la nullita' del licenziamento  perche'  discriminatorio  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990,  n.  108,
          ovvero intimato in concomitanza  col  matrimonio  ai  sensi
          dell'articolo 35 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
          all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   e   successive
          modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad  altri  casi
          di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
          illecito  determinante  ai  sensi  dell'articolo  1345  del
          codice civile, ordina al datore di lavoro,  imprenditore  o
          non imprenditore,  la  reintegrazione  del  lavoratore  nel
          posto di lavoro, indipendentemente dal  motivo  formalmente
          addotto e quale che sia il numero dei  dipendenti  occupati
          dal datore di lavoro. La presente disposizione  si  applica
          anche   ai   dirigenti.   A    seguito    dell'ordine    di
          reintegrazione, il rapporto di lavoro  si  intende  risolto
          quando il  lavoratore  non  abbia  ripreso  servizio  entro
          trenta giorni dall'invito del datore di  lavoro,  salvo  il
          caso in cui abbia richiesto l'indennita' di  cui  al  terzo
          comma del presente articolo. Il regime di cui  al  presente
          articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
          inefficace perche' intimato in forma orale. 
              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
              Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara
          risolto il rapporto di lavoro con effetto  dalla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva  determinata
          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
          mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  in
          relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto  del
          numero   dei   dipendenti   occupati,   delle    dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
              Nell'ipotesi in cui  il  licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura  di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni, si applica il regime  di  cui  al
          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di
          un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata,  in
          relazione  alla  gravita'  della   violazione   formale   o
          procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensilita'   dell'ultima
          retribuzione globale  di  fatto,  con  onere  di  specifica
          motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
          base della domanda del lavoratore, accerti che vi e'  anche
          un difetto di giustificazione del licenziamento,  nel  qual
          caso applica, in luogo  di  quelle  previste  dal  presente
          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'articolo 2110,  secondo  comma,
          del codice civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
              Le disposizioni dei commi  dal  quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo»; 
                c) all'ultimo comma, le  parole:  «al  quarto  comma»
          sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
              43. All'articolo 30, comma 1, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo, in materia di limiti al sindacato di merito  sulle
          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che
          competono  al  datore  di  lavoro,  costituisce  motivo  di
          impugnazione per violazione di norme di diritto». 
              44. All'articolo 4, comma  9,  della  legge  23  luglio
          1991,   n.   223,   al   secondo   periodo,   la    parola:
          «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Entro
          sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
              45. All'articolo 4, comma 12,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al  comma  2
          del  presente  articolo  possono  essere  sanati,  ad  ogni
          effetto di  legge,  nell'ambito  di  un  accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo». 
              46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Qualora  il  licenziamento  sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni». 
              47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68  si  applicano
          alle  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnativa  dei
          licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          anche quando devono essere risolte questioni relative  alla
          qualificazione del rapporto di lavoro. 
              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del
          licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso  al
          tribunale in funzione di giudice  del  lavoro.  Il  ricorso
          deve avere i requisiti di cui all'articolo 125  del  codice
          di procedura civile. Con  il  ricorso  non  possono  essere
          proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47  del
          presente articolo, salvo che siano fondate  sugli  identici
          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  presentazione   del
          ricorso  il  giudice  fissa  con   decreto   l'udienza   di
          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
          oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  giudice
          assegna un termine  per  la  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto  non   inferiore   a   venticinque   giorni   prima
          dell'udienza, nonche' un termine, non  inferiore  a  cinque
          giorni prima della stessa udienza, per la costituzione  del
          resistente. La notificazione  e'  a  cura  del  ricorrente,
          anche a mezzo di  posta  elettronica  certificata.  Qualora
          dalle parti siano prodotti documenti,  essi  devono  essere
          depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          indispensabili richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio,
          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile,
          e  provvede,  con   ordinanza   immediatamente   esecutiva,
          all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui  al
          comma 49 non puo'  essere  sospesa  o  revocata  fino  alla
          pronuncia della sentenza con cui il  giudice  definisce  il
          giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 
              51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto  di
          cui al  comma  49  puo'  essere  proposta  opposizione  con
          ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414  del
          codice  di  procedura  civile,  da  depositare  innanzi  al
          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni  dalla  notificazione  dello
          stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il  ricorso
          non possono essere proposte domande diverse  da  quelle  di
          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano
          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
          confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e'  comune
          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa
          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
          sessanta  giorni,  assegnando   all'opposto   termine   per
          costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
              52. Il ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, deve essere  notificato,  anche  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata,  dall'opponente  all'opposto
          almeno trenta giorni prima della data fissata  per  la  sua
          costituzione. 
              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
          di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile.  Se
          l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve,  a  pena
          di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 
              54. Nel  caso  di  chiamata  in  causa  a  norma  degli
          articoli 102, secondo  comma,  106  e  107  del  codice  di
          procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dispone   che   siano
          notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
          nonche' il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione
          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
              55. Il terzo chiamato  deve  costituirsi  non  meno  di
          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  la
          propria memoria a norma del comma 53. 
              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda
          riconvenzionale  non  e'  fondata  su   fatti   costitutivi
          identici a quelli posti a base della domanda principale  il
          giudice ne dispone la separazione. 
              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede
          nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dalle  parti  nonche'
          disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421  del  codice
          di   procedura   civile,   e    provvede    con    sentenza
          all'accoglimento o al rigetto  della  domanda,  dando,  ove
          opportuno, termine alle  parti  per  il  deposito  di  note
          difensive  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza   di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza    di    discussione.    La    sentenza     e'
          provvisoriamente  esecutiva  e   costituisce   titolo   per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              58. Contro  la  sentenza  che  decide  sul  ricorso  e'
          ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
          propone con ricorso da depositare,  a  pena  di  decadenza,
          entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   o   dalla
          notificazione se anteriore. 
              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o  documenti,
          salvo  che  il  collegio,  anche  d'ufficio,   li   ritenga
          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte
          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per
          causa ad essa non imputabile. 
              60. La corte d'appello fissa con decreto  l'udienza  di
          discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
          la  corte  puo'  sospendere  l'efficacia   della   sentenza
          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello,
          sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale  al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con
          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigetto  della  domanda,
          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
          note difensive fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza di discussione. 
              61. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve
          essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
          dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se
          anteriore. La  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
          deve essere chiesta alla corte d'appello,  che  provvede  a
          norma del comma 60. 
              63. La Corte fissa l'udienza di discussione  non  oltre
          sei mesi dalla proposizione del ricorso. 
              64. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              65. Alla trattazione delle  controversie  regolate  dai
          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
          nel calendario delle udienze. 
              66.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 
              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie
          instaurate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              68.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67. 
              69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 47 a 68 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate. 
              Il  testo  dell'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore  previdenziale),  e'  il
          seguente: 
                "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento. 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56. 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del  1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata  tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.".