IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni; Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al richiamato Regolamento (CE) n. 800/2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' la conseguente circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono fornite le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99, recante "Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", adottato in attuazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al citato art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 e al predetto decreto ministeriale 25 marzo 2009; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, il comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le "Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e in allegato al quale sono altresi' riportati i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni alle garanzie del Fondo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, con il quale sono stati aggiornati, in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, i criteri per la valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e attuate le ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzate al rafforzamento del Fondo di garanzia; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, che definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'art. 32 "Strumenti di finanziamento per le imprese", che disciplina le modalita' e le condizioni per l'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni da parte delle piccole e medie imprese; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e, in particolare, l'art. 12, comma 6-bis, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 puo' essere concessa in favore dei gestori che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui al citato art. 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, emessi da piccole e medie imprese; Visto il secondo periodo del medesimo art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia; Visto l'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), in materia di amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni e integrazioni; c) "Disposizioni operative del Fondo": le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni; d) "Soggetti beneficiari finali": le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle Disposizioni operative del Fondo; e) "Mini bond": le obbligazioni o titoli similari emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; f) "Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; g) "Intermediari finanziari": gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo art. 106, si intendono gli intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto dal previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; h) "Gestori": i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivono mini bond; i) "Operazioni di sottoscrizione di mini bond": le operazioni di sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond; l) "Portafoglio di mini bond": un insieme di operazioni di sottoscrizione di mini bond, aventi caratteristiche tecniche comuni, sottoscritte da una medesima banca, intermediario finanziario o gestore; m) "Tranche junior": la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; n) "Tranche mezzanine": la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; o) "Punto di stacco e spessore": rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranche mezzanine a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di mini bond; p) "Decreto portafogli": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.