Art. 2 
 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
12,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
stabilisce  i  requisiti  e  le  caratteristiche   delle   operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di
selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle    disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della garanzia del Fondo su operazioni di
sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond.