Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia del Fondo su operazioni di sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond.