Art. 3 
 
 
            Soggetti richiedenti e operazioni ammissibili 
 
  1. Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli
intermediari finanziari e i gestori: 
    a) a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond,
ovvero 
    b) su portafogli di mini bond. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  garanzia  del  Fondo,   le
operazioni  di  sottoscrizione   di   mini   bond,   sia   presentate
singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese  nell'ambito  di
un portafoglio di mini bond,  devono  riguardare  mini  bond  aventi,
ciascuno, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere finalizzati al finanziamento dell'attivita' d'impresa; 
    b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito  gia'
erogate al soggetto beneficiario finale; 
    c) le date di sottoscrizione e  di  messa  a  disposizione  delle
somme al soggetto beneficiario finale devono essere  successive  alla
data di delibera del Consiglio  di  gestione  di  accoglimento  della
richiesta di garanzia del Fondo; 
    d) avere una durata compresa tra 36  e  120  mesi.  Relativamente
alle operazioni di  cui  al  Titolo  III,  puo'  essere  previsto  un
eventuale periodo di  preammortamento  di  durata  non  superiore  al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini  bond  e
la data di chiusura del portafoglio di mini bond di cui all'art. 11; 
    e) non essere assistite da altre garanzie, reali o  assicurative,
per la quota coperta dalla garanzia del Fondo. 
  3. Qualora i mini bond prevedano la possibilita' di conversione, la
garanzia  concessa  dal   Fondo   ha   efficacia   fino   alla   data
dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del mini bond.