Art. 3 Soggetti richiedenti e operazioni ammissibili 1. Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori: a) a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, ovvero b) su portafogli di mini bond. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia del Fondo, le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell'ambito di un portafoglio di mini bond, devono riguardare mini bond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche: a) essere finalizzati al finanziamento dell'attivita' d'impresa; b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito gia' erogate al soggetto beneficiario finale; c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi. Relativamente alle operazioni di cui al Titolo III, puo' essere previsto un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini bond e la data di chiusura del portafoglio di mini bond di cui all'art. 11; e) non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo. 3. Qualora i mini bond prevedano la possibilita' di conversione, la garanzia concessa dal Fondo ha efficacia fino alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del mini bond.