Art. 3 
 
 
          Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione 
                del complesso della Reggia di Caserta 
 
  1. Entro  il  31  dicembre  2014  e'  predisposto  il  Progetto  di
riassegnazione degli spazi  dell'intero  complesso  della  Reggia  di
Caserta,  comprendente  la  Reggia,  il  Parco  reale,  il   Giardino
«all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto  Carolino,  con
l'obiettivo di restituirlo ((  alla  sua  esclusiva  destinazione  ))
culturale, educativa e museale. A tal fine,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  nominato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  un
commissario straordinario. Il commissario e' nominato tra esperti  di
comprovata   competenza   provenienti   dai   ruoli   del   personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in  carica  fino
al 31 dicembre 2014. 
  2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il  polo
museale della citta' di Napoli e della  Reggia  di  Caserta  e  delle
altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito,  il
commissario di  cui  al  comma  1,  consegnatario  unico  dell'intero
complesso, svolge i seguenti compiti: 
    a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e  privati  che
operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo  scopo  di
verificare  la  compatibilita'  delle   attivita'   svolte   con   la
destinazione culturale, educativa e museale del sito; 
    b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di
tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso  della  Reggia
al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1; 
    c)  gestisce  gli  spazi  comuni  del  complesso  della   Reggia,
monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a); 
    d)  predispone  entro  il  31  dicembre  2014,  d'intesa  con  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero
della difesa, il Progetto di riassegnazione e di  restituzione  degli
spazi del complesso della Reggia (( alla loro esclusiva  destinazione
)) culturale, educativa e museale, (( stabilendo  un  crono-programma
relativo alla delocalizzazione graduale delle attivita' svolte  negli
spazi del complesso e definendo la  destinazione  d'uso  degli  spazi
medesimi. )) A tal fine si avvale anche dei giovani  tirocinanti  del
progetto «Mille giovani per la cultura» ((  di  cui  all'art.  2,  ))
comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99.  Il  Progetto  e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  e  successive  modificazioni,  e  ne   sono   ulteriormente
specificati i compiti nell'ambito di  quelli  indicati  al  comma  2.
All'onere derivante dal presente comma si provvede, (( nel limite  ))
di 50.000 euro (( per l'anno 2014, )) ai sensi dell'art. 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  recante   "Primi
          interventi urgenti per la promozione  dell'occupazione,  in
          particolare giovanile, della coesione sociale,  nonche'  in
          materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
          finanziarie urgenti", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 giugno 2013,  n.  150,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196: 
              "Art.   2.   Interventi   straordinari   per   favorire
          l'occupazione, in particolare giovanile 
              (Omissis). 
              5-bis. Al fine di sostenere la tutela del  settore  dei
          beni culturali e' istituito, per  l'anno  2014,  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un Fondo straordinario con stanziamento  pari  a  1
          milione di euro, denominato "Fondo  mille  giovani  per  la
          cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
          di orientamento nei settori delle attivita' e  dei  servizi
          per cultura rivolti a giovani  fino  a  ventinove  anni  di
          eta'. Con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          criteri e le modalita'  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al
          presente comma.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23-ter del  decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all' art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".