Art. 4 
 
 
                 Disposizioni urgenti per la tutela 
                    del decoro dei siti culturali 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
aggiunto dall'art. 4-bis del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  7  ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine  di  rafforzare  le  misure  di
tutela del decoro (( dei complessi monumentali e degli altri immobili
del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti )) e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto
legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  di  attuazione  della  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre
2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,  al  comma  1-ter
dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  come  rinominato  dal
presente articolo, (( al primo periodo, le  parole:  «di  contrastare
l'esercizio,  nelle  aree   pubbliche   aventi   particolare   valore
archeologico,  storico,  artistico  e  paesaggistico,  di   attivita'
commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio,  nonche'
di qualsiasi altra attivita'  non  compatibile  con  le  esigenze  di
tutela del patrimonio culturale,  con  particolare  riferimento  alla
necessita'» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i
beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti
locali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i   competenti   uffici
territoriali  del  Ministero,  d'intesa  con  i  Comuni»,  ))  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti
uffici territoriali del  Ministero  e  i  Comuni  avviano,  d'intesa,
procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della  legge
7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e  delle  concessioni  di
suolo pubblico, (( anche a  rotazione,  ))  che  risultino  non  piu'
compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga
a eventuali disposizioni regionali  adottate  in  base  all'art.  28,
commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e
successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  criteri  per  il
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per  l'esercizio
del commercio su  aree  pubbliche  e  alle  disposizioni  transitorie
stabilite nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  prevista
dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel  mercato
interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti  possibile  il
trasferimento  dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione
alternativa  ((  potenzialmente  equivalente,  ))  al   titolare   e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo  di
cui (( all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi  annui
dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del  50
per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello  stesso
periodo per adeguarsi alle  nuove  prescrizioni  in  materia  emanate
dagli enti locali. )) 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo (come aggiunto dall'art. 4-bis  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge di conversione 7  ottobre  2013,
          n. 112) dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle  aree
          pubbliche aventi particolare valore archeologico,  storico,
          artistico  e  paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e
          artigianali in forma ambulante o su posteggio,  nonche'  di
          qualsiasi altra attivita' non compatibile con  le  esigenze
          di  tutela  del  patrimonio  culturale,   con   particolare
          riferimento alla necessita' di  assicurare  il  decoro  dei
          complessi monumentali e degli altri  immobili  del  demanio
          culturale interessati da flussi  turistici  particolarmente
          rilevanti,  nonche'  delle  aree  a  essi  contermini,   le
          Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici  e
          le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti  locali,   adottano
          apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
          non compatibili con le specifiche esigenze di tutela  e  di
          valorizzazione, comprese  le  forme  di  uso  pubblico  non
          soggette  a  concessione  di  uso  individuale,  quali   le
          attivita' ambulanti senza posteggio,  nonche',  ove  se  ne
          riscontri  la  necessita',  l'uso  individuale  delle  aree
          pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di  concessioni
          di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.". 
              Si riporta il testo dell'art. 70, comma 5, del  decreto
          legislativo  26   marzo   2010,   n.   59,   e   successive
          modificazioni  (Attuazione  della   direttiva   2006/123/CE
          relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O.: 
              "Art. 70. Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. 
              (Omissis). 
              5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente
          decreto, sono  individuati,  senza  discriminazioni  basate
          sulla  forma  giuridica  dell'impresa,  i  criteri  per  il
          rilascio e il rinnovo della concessione  dei  posteggi  per
          l'esercizio  del  commercio  su   aree   pubbliche   e   le
          disposizioni transitorie da applicare,  con  le  decorrenze
          previste, anche alle concessioni in  essere  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  a   quelle
          prorogate   durante   il   periodo    intercorrente    fino
          all'applicazione di tali disposizioni transitorie.".