Art. 5 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
        e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche 
 
  1. (( Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore
e di pervenire al risanamento delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico - sinfoniche, ))  all'art.  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera g), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Nelle  more  della   definizione   del   procedimento   di
contrattazione  collettiva  nel  settore  lirico-sinfonico   di   cui
all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,  le  fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il  piano  di  risanamento  ai
sensi del presente articolo  possono  negoziare  ed  applicare  nuovi
contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti  dal  piano,  purche'  tali   nuovi   contratti   prevedano
l'assorbimento senza  ulteriori  costi  per  la  fondazione  di  ogni
eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo
del Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  (C.C.N.L.)  e  ferma
restando l'applicazione del  procedimento  di  cui  al  comma  19  in
materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi  in  caso
di non conformita' dei contratti aziendali con il contratto nazionale
di lavoro;»; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante  in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa  l'applicazione  dell'art.  2,  comma  11,  lettera  a),   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»; 
    c) al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.
367.»; 
    e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano  con  decorrenza
dal 1º gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'art.  21
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»; 
    f) (( al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo  retributivo,
gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli  aumenti  di  merito  e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni  caso
essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello  stipendio
di base»; )) 
    (( f-bis) il comma 19-bis e' abrogato; )) 
    g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
  «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul (( Fondo unico per lo spettacolo, )) di cui alla legge 30  aprile
1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Le Agenzie fiscali  possono  ricorrere  alla  transazione
fiscale di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni
lirico-sinfoniche che  abbiano  presentato  i  piani  di  risanamento
definitivi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati
al comma 2 del citato art. 11 e,  in  particolare,  del  referto  del
collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto  di  quanto  previsto
dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove  tale
transazione  risulti  necessaria  ai  fini  della  realizzazione  dei
predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2. Al fine di valorizzare  e  sostenere  le  attivita'  operistiche
nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro  dell'Opera  di  Roma»
assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». 
  3.    Le    amministrazioni    straordinarie    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui  all'art.  21  del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  prorogate
sino  alla  nomina  dei  nuovi  organi  ordinari  a   seguito   della
approvazione del  nuovo  statuto  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti nell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del  2013,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, cosi' come modificato
dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa  verifica  della
sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato art. 11, comma
21-bis,  come  introdotto  dal  comma  1,  lettera  g)  del  presente
articolo. 
  4. Il trattamento economico, ove  previsto,  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'   dei
dipendenti,   consulenti    e    collaboratori    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche non puo' superare  il  limite  massimo  retributivo
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e'  riferito  al
trattamento  economico  onnicomprensivo,  incluso  ogni   trattamento
accessorio riconosciuto.  I  contratti  in  essere  sono  adeguati  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Sono abrogati: 
    a) l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
    b) il comma 327 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Il  fondo  di  rotazione  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  utilizzando  la
dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita'
alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli  finanziari  e  sanitari».  Al
fine dell'erogazione delle  risorse  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  7  dell'art.  11  del
decreto-legge n. 91 del 2013. 
  (( 6-bis. E'  istituito  presso  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni
lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la societa' Cassa depositi e
prestiti  Spa,  finalizzato  all'individuazione  di  misure  utili  a
garantire la sostenibilita'  del  debito  gravante  sulle  fondazioni
medesime e il contenimento degli  oneri  finanziari.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  del  comma
6, (( non devono )) derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   11   del   citato
          decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle
          fondazioni lirico-sinfoniche  e  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza. 
              1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
          settore e di pervenire al risanamento delle gestioni  e  al
          rilancio     delle     attivita'      delle      fondazioni
          lirico-sinfoniche, gli enti di cui al  decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e successive  modificazioni,  e  di
          cui alla legge  11  novembre  2003,  n.  310  e  successive
          modificazioni,  di  seguito  denominati  "fondazioni",  che
          versino nelle condizioni di cui  all'art.  21  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano  far
          fronte ai debiti certi ed esigibili  da  parte  dei  terzi,
          ovvero  che  siano  stati  in  regime  di   amministrazione
          straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi,  ma  non
          abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
          entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
          conversione   del   presente   decreto,   al    commissario
          straordinario di cui al comma 3, un  piano  di  risanamento
          che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente
          non  compatibili  con   la   inderogabile   necessita'   di
          assicurare gli equilibri strutturali del  bilancio  stesso,
          sia     sotto     il     profilo      patrimoniale      che
          economico-finanziario,  entro  i  tre  successivi  esercizi
          finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono: 
              a) la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento,  nonche'   gli   equilibri   strutturali   del
          bilancio,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
          economico-finanziario della fondazione; 
              b) l'indicazione della  contribuzione  a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
              c) la riduzione della dotazione organica del  personale
          tecnico e amministrativo fino al  cinquanta  per  cento  di
          quella   in   essere   al   31   dicembre   2012   e    una
          razionalizzazione del personale artistico; 
              d) il divieto di ricorrere a nuovo  indebitamento,  per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
              e) l'entita' del finanziamento dello  Stato,  a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
              f) l'individuazione di soluzioni, compatibili  con  gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
              g)   la   cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal  piano.  Nelle  more  della  definizione  del
          procedimento  di  contrattazione  collettiva  nel   settore
          lirico-sinfonico di cui all'art.  2  del  decreto-legge  30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   29   giugno   2010,   n.   100,    le    fondazioni
          lirico-sinfoniche  che  hanno  presentato   il   piano   di
          risanamento  ai  sensi  del   presente   articolo   possono
          negoziare  ed   applicare   nuovi   contratti   integrativi
          aziendali, compatibili con i vincoli  finanziari  stabiliti
          dal  piano,  purche'   tali   nuovi   contratti   prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N.L.) e ferma  restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
              g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella  persona  del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
              a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto
          previsto  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              b) sovrintende all'attuazione dei piani di  risanamento
          ed effettua  un  monitoraggio  semestrale  dello  stato  di
          attuazione degli stessi, redigendo  apposita  relazione  da
          trasmettere  al  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; 
              c) puo'  richiedere  le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
              d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
          di risanamento previsto dai piani approvati; 
              e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
          e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare  la
          coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
          previa diffida a provvedere entro un termine non  superiore
          a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma  10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
          67, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20  maggio
          1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, nonche' a valere sulle  somme  giacenti  presso  i
          conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
          speciale di cui all'art. 15, comma 3,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre
          2007, n. 233, e successive modificazioni,  a  favore  delle
          fondazioni di cui al comma 1 che versano in una  situazione
          di carenza di liquidita' tale da pregiudicare  la  gestione
          anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
              a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
          nomina  del   Commissario   straordinario,   comunichi   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
          equilibri strutturali del bilancio  della  fondazione,  sia
          sotto il profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
              b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione  di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'art. 4,  comma  85,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione  dell'art.  2,  comma  11,  letteraa),   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.A. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che non raggiungano entro l'esercizio  2016  condizioni  di
          equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto  il  profilo
          patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
          sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
              a) previsione di una struttura organizzativa articolata
          nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui
          compenso e' stabilito in conformita' ai  criteri  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze: 
              1) il presidente, nella persona del sindaco del  comune
          nel quale ha sede la fondazione, ovvero  nella  persona  da
          lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza  giuridica
          dell'ente; la presente disposizione  non  si  applica  alla
          Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia,  che
          e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia  stessa,  il
          quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
              2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
          dai membri designati da ciascuno dei fondatori  pubblici  e
          dai soci privati  che,  anche  in  associazione  fra  loro,
          versino almeno il 5 per cento del contributo erogato  dallo
          Stato. Il numero dei componenti del consiglio di  indirizzo
          non deve comunque  superare  i  sette  componenti,  con  la
          maggioranza in ogni caso costituita  dai  membri  designati
          dai fondatori pubblici; 
              3) il sovrintendente, quale unico organo  di  gestione,
          nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo su proposta del consiglio  di  indirizzo;  il
          sovrintendente  puo'  essere  coadiuvato  da  un  direttore
          artistico e da un direttore amministrativo; 
              4) soppresso 
              5) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri, rinnovabili per non piu' di  due  mandati,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e uno in  rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'art. 14 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.
          367; 
              b) previsione della partecipazione dei soci privati  in
          proporzione agli apporti  finanziari  alla  gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
              c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1º gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'art. 21 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.
          367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione dell'obbligo comporta  l'applicazione  dell'art.
          21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  e  la
          responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della  legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni.  La
          fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
          di appalti di lavori,  servizi  e  forniture  prevista  dal
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni.  Le  spese  per  eventuali  rappresentazioni
          lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in
          bilancio   con   copertura    finanziaria    specificamente
          deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche. Per la certificazione, le  conseguenti
          verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
          delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
          si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego,  intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
          dipendenti delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo
          retributivo,  gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli
          aumenti di  merito  e  l'indennita'  di  contingenza.  Tali
          riduzioni non possono in ogni caso essere superiori  al  50
          per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di  base.  Il
          contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
          del contratto nazionale di lavoro  ed  e'  sottoscritto  da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare  nel  triennio  successivo.  La
          delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario
          e la copertura degli oneri  della  dotazione  organica  con
          risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
              19-bis.(abrogato). 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) il 50 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
              b) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
          (45) 
              c) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
              21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di  eccellenza,  sono  altresi'  determinati,  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo non avente natura regolamentare  da  adottarsi,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il 31 luglio 2014, i criteri  per  la  individuazione
          delle   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,   presentando
          evidenti peculiarita' per la specificita'  della  storia  e
          della cultura operistica e sinfonica italiana, per la  loro
          funzione  e  rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'
          produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il
          significativo  e  continuativo   apporto   finanziario   di
          soggetti  privati,  si  dotano   di   forme   organizzative
          speciali.  Le  fondazioni  dotate  di  forme  organizzative
          speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al  comma
          1, percepiscono a decorrere dal 2015  un  contributo  dello
          Stato a valere sul Fondo unicoper lospettacolo,di cui  alla
          legge  30  aprile  1985,  n.  163,   determinato   in   una
          percentuale con valenza triennale,  e  contrattano  con  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  un
          autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico  livello
          aziendale tutte le materie che sono regolate dal  Contratto
          collettivo nazionale di  lavoro  (C.C.N.L.)  di  settore  e
          dagli accordi integrativi aziendali,  previa  dimostrazione
          alle    autorita'    vigilanti     della     compatibilita'
          economico-finanziaria  degli  istituti  previsti  e   degli
          impegni  assunti.  Tali  fondazioni  sono  individuate  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2014,
          aggiornabile triennalmente, e adeguano  i  propri  statuti,
          nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, letterea),
          numeri 2) e 3), eb), del presente articolo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 182-ter del Regio Decreto
          16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive   modificazioni
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 aprile 1942, n. 81, S.O.: 
              "Art. 182-ter. Transazione fiscale. 
              Con il piano di  cui  all'art.  160  il  debitore  puo'
          proporre il pagamento, parziale o  anche  dilazionato,  dei
          tributi amministrati dalle agenzie fiscali e  dei  relativi
          accessori, nonche' dei contributi amministrati  dagli  enti
          gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie  e
          dei relativi accessori, limitatamente alla quota di  debito
          avente natura chirografaria anche se non iscritti a  ruolo,
          ad  eccezione  dei  tributi  costituenti  risorse   proprie
          dell'Unione europea; con riguardo  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  ed  alle  ritenute  operate  e  non  versate,  la
          proposta puo' prevedere  esclusivamente  la  dilazione  del
          pagamento. Se  il  credito  tributario  o  contributivo  e'
          assistito  da  privilegio,  la  percentuale,  i  tempi   di
          pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non  possono  essere
          inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un  grado
          di privilegio inferiore o a quelli che hanno una  posizione
          giuridica ed interessi economici omogenei  a  quelli  delle
          agenzie e degli enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatorie;  se  il  credito   tributario   o
          contributivo ha natura chirografaria,  il  trattamento  non
          puo' essere differenziato rispetto  a  quello  degli  altri
          creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione  in
          classi, dei creditori rispetto  ai  quali  e'  previsto  un
          trattamento piu' favorevole. 
              Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
          fiscale,   copia   della   domanda   e    della    relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale,   deve   essere   presentata    al    competente
          concessionario del servizio nazionale della riscossione  ed
          all'ufficio competente  sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale  del  debitore,   unitamente   alla   copia   delle
          dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
          dei  controlli  automatici  nonche'   delle   dichiarazioni
          integrative  relative  al  periodo  sino   alla   data   di
          presentazione della  domanda,  al  fine  di  consentire  il
          consolidamento del debito fiscale. Il  concessionario,  non
          oltre trenta giorni dalla data  della  presentazione,  deve
          trasmettere  al  debitore  una  certificazione   attestante
          l'entita' del debito iscritto a ruolo  scaduto  o  sospeso.
          L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve  procedere   alla
          liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni  ed
          alla  notifica  dei  relativi  avvisi   di   irregolarita',
          unitamente ad una certificazione attestante  l'entita'  del
          debito derivante da  atti  di  accertamento  ancorche'  non
          definitivi, per la parte non iscritta a ruolo,  nonche'  da
          ruoli vistati, ma non ancora consegnati al  concessionario.
          Dopo l'emissione del decreto di  cui  all'art.  163,  copia
          dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni  devono
          essere  trasmessi  al  Commissario   giudiziale   per   gli
          adempimenti  previsti  dall'art.  171,   primo   comma,   e
          dall'art. 172. In particolare, per i  tributi  amministrati
          dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a  ricevere
          copia della domanda con la relativa documentazione prevista
          al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di
          cui al terzo periodo, si identifica con  l'ufficio  che  ha
          notificato al debitore gli atti di accertamento. 
              Relativamente ai tributi non iscritti a  ruolo,  ovvero
          non  ancora  consegnati  al  concessionario  del   servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, l'adesione o il  diniego  alla  proposta  di
          concordato   e'   approvato   con   atto   del    direttore
          dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
          regionale,  ed  e'  espresso  mediante  voto  favorevole  o
          contrario in sede di adunanza  dei  creditori,  ovvero  nei
          modi previsti dall'art. 178, primo comma. 
              Relativamente  ai  tributi  iscritti  a  ruolo  e  gia'
          consegnati al concessionario del servizio  nazionale  della
          riscossione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
          quest'ultimo provvede ad  esprimere  il  voto  in  sede  di
          adunanza  dei  creditori,  su  indicazione  del   direttore
          dell'ufficio,  previo  conforme  parere  della   competente
          direzione regionale. 
              La chiusura della  procedura  di  concordato  ai  sensi
          dell'art. 181, determina la cessazione  della  materia  del
          contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al
          primo comma. 
              Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
          comma anche nell'ambito delle trattative che  precedono  la
          stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui  all'  art.
          182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con
          la documentazione di cui all'art. 161, e' depositata presso
          gli uffici indicati nel secondo comma, che  procedono  alla
          trasmissione  ed  alla  liquidazione  ivi  previste.   Alla
          proposta di transazione deve altresi'  essere  allegata  la
          dichiarazione sostitutiva, resa  dal  debitore  o  dal  suo
          legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  che
          la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta
          fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con
          particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.  Nei
          successivi  trenta  giorni  l'assenso  alla   proposta   di
          transazione  e'  espresso  relativamente  ai  tributi   non
          iscritti  a  ruolo,  ovvero  non   ancora   consegnati   al
          concessionario del  servizio  nazionale  della  riscossione
          alla data di presentazione  della  domanda,  con  atto  del
          direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
          direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti  a
          ruolo e gia'  consegnati  al  concessionario  del  servizio
          nazionale della  riscossione  alla  data  di  presentazione
          della domanda, con atto del concessionario  su  indicazione
          del direttore dell'ufficio, previo  conforme  parere  della
          competente direzione  generale.  L'assenso  cosi'  espresso
          equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. 
              La    transazione    fiscale    conclusa    nell'ambito
          dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e'
          revocata   di   diritto   se   il   debitore   non   esegue
          integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze  previste,  i
          pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti  gestori
          di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   21   del   decreto
          legislativo  29  giugno  1996,   n.   367,   e   successive
          modificazioni (Disposizioni  per  la  trasformazione  degli
          enti che operano nel  settore  musicale  in  fondazioni  di
          diritto privato), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          luglio 1996, n. 161: 
              "Art. 21. Amministrazione straordinaria. 
              1. Il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,
          anche  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze: 
              a) puo'  disporre  lo  scioglimento  del  consiglio  di
          amministrazione della  fondazione  quando  risultino  gravi
          irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          che  regolano  l'attivita'   della   fondazione   o   venga
          presentato il bilancio preventivo in perdita; 
              b). 
              1-bis. L'autorita' di cui al comma 1  dispone  in  ogni
          caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
          fondazione  quando  i  conti  economici  di  due   esercizi
          consecutivi  chiudono   con   una   perdita   del   periodo
          complessivamente superiore al 30 per cento  del  patrimonio
          disponibile, ovvero sono previste  perdite  del  patrimonio
          disponibile di analoga gravita'. 
              2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati  uno
          o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
          del loro incarico, non superiore a  sei  mesi,  rinnovabile
          una sola volta,  nonche'  il  compenso  loro  spettante.  I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione. 
              3. I commissari straordinari provvedono  alla  gestione
          della   fondazione;   ad   accertare   e    rimuovere    le
          irregolarita';  a  promuovere   le   soluzioni   utili   al
          perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
          proporre la liquidazione. 
              4.   I   commissari   straordinari,   ricorrendone    i
          presupposti, promuovono la dichiarazione di  decadenza  dai
          diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla  legge  agli
          enti originari. 
              5.  Spetta  ai  commissari   straordinari   l'esercizio
          dell'azione di  responsabilita'  contro  i  componenti  del
          disciolto    consiglio    di    amministrazione,     previa
          autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo  competente  in
          materia di spettacolo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23-bis del  decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2011,  n.  300,  S.O.  Per  il  testo
          dell'art. 23-ter del medesimo decreto -legge,  si  veda  la
          relativa nota all'art. 3: 
              "Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni. 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 19, comma  6,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro  il  31  maggio  2012,  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  le   societa'   non
          quotate,    direttamente    controllate    dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  2359,
          primo  comma,  numero   1),   del   codice   civile,   sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'art.  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art.  2389,
          terzo comma,  del  codice  civile,  possono  includere  una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai  sensi  dell'art.  2364,  secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'art. 2389,  terzo  comma,  del
          codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
          non quotate, controllate dalle societa' di cui al  comma  1
          del presente  articolo,  non  possono  superare  il  limite
          massimo indicato dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di cui al predetto comma 1  per  la  societa'
          controllante e, comunque, quello di cui al  comma  5-bis  e
          devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi  principi  di
          oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          che emettono esclusivamente strumenti  finanziari,  diversi
          dalle azioni, quotati  nei  mercati  regolamentati  nonche'
          nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui
          all'art.  2389,  terzo  comma,  del   codice   civile   per
          l'amministratore delegato e  il  presidente  del  consiglio
          d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
          in  misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento
          economico  complessivo  a  qualsiasi  titolo   determinato,
          compreso quello per eventuali rapporti  di  lavoro  con  la
          medesima societa', nel corso  del  mandato  antecedente  al
          rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.". 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  1  del  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64
          (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e  attivita'
          culturali), abrogato dalla presente legge, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2010, n. 100: 
              "Art.  1  Disposizioni  per  il  riordino  del  settore
          lirico-sinfonico 
              1. Con uno o piu' regolamenti  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, il Governo provvede alla revisione  dell'attuale
          assetto  ordinamentale  e  organizzativo  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo  29  giugno
          1996, n. 367, e successive modificazioni,  e  di  cui  alla
          legge 11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando  le
          disposizioni legislative vigenti, attenendosi  ai  seguenti
          criteri: 
              a)   razionalizzazione   dell'organizzazione   e    del
          funzionamento  sulla  base  dei  principi   di   tutela   e
          valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza,
          corretta  gestione,  economicita',   imprenditorialita'   e
          sinergia tra le  fondazioni,  anche  al  fine  di  favorire
          l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle
          fondazioni  tenendo  in  ogni  caso  conto  dell'importanza
          storica  e  culturale  del  teatro  di  riferimento   della
          fondazione  lirico-sinfonica,   desunta   dalla   data   di
          fondazione  del  teatro  e  dalla  sua  collocazione  nella
          tradizione operistica italiana; 
              a-bis)  miglioramento  e   responsabilizzazione   della
          gestione   attraverso   l'individuazione    di    indirizzi
          imprenditoriali e di criteri,  da  recepire  negli  statuti
          delle  fondazioni,  volti  alla  designazione   di   figure
          manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali
          compete di indicare il direttore artistico e che rispondono
          del proprio operato sotto il controllo di un  collegio  dei
          revisori presieduto  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  composto  da  altri  due
          membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti; 
              b) individuazione degli  indirizzi  ai  quali  dovranno
          informarsi   le   decisioni   attribuite   alla   autonomia
          statutaria  di   ciascuna   fondazione,   con   particolare
          riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e
          al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di
          soggetti  pubblici  e  privati  finanziatori  nel  rispetto
          dell'autonomia   e   delle   finalita'   culturali    della
          fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative
          modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni  e  le
          attivita'  culturali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) previsione del controllo  e  della  vigilanza  sulla
          gestione economico-finanziaria della fondazione, in  ordine
          alla  quale  e'  attribuita   totale   responsabilita'   al
          sovrintendente e al consiglio di amministrazione  circa  il
          rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio; 
              c-bis) previsione di specifici  strumenti  di  raccordo
          dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu'
          ampia sinergia operativa possibile; 
              d) incentivazione del miglioramento dei risultati della
          gestione attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di
          ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni
          caso la specificita' della fondazione  nella  storia  della
          cultura  operistica  italiana   e   tenendo   conto   degli
          interventi strutturali effettuati a  carico  della  finanza
          pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto; 
              d-bis)   ottimizzazione   delle   risorse    attraverso
          l'individuazione di criteri e modalita'  di  collaborazioni
          nelle produzioni; 
              d-ter)  destinazione  di  una   quota   crescente   del
          finanziamento  statale  in   base   alla   qualita'   della
          produzione; 
              e) disciplina organica del  sistema  di  contrattazione
          collettiva; 
              e-bis) incentivazione di un'adeguata  contribuzione  da
          parte degli enti locali; 
              f) eventuale previsione di forme organizzative speciali
          per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla  loro
          peculiarita', alla loro assoluta rilevanza  internazionale,
          alle loro eccezionali capacita' produttive,  per  rilevanti
          ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto
          finanziario  di  soggetti  privati,  con  attribuzione   al
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  del  potere
          di approvazione dello statuto e delle  relative  modifiche.
          Lo statuto di ciascuna delle predette  fondazioni  prevede,
          tra  l'altro,  che  l'erogazione  del  contributo   statale
          avvenga sulla base di programmi di attivita'  triennali  in
          ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul
          Fondo unico dello spettacolo di cui alla  legge  30  aprile
          1985, n. 163, con  verifica  successiva  dei  programmi  da
          parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo
          statuto dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia  prevede
          la   presenza   del   presidente-sovrintendente   e   della
          componente  del  corpo  accademico,   eletti   direttamente
          dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia
          e delle finanze e' sentito per le materie di sua  specifica
          competenza; 
              f-bis)  individuazione  delle  modalita'  con  cui   le
          regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali
          in materia di spettacolo dal  vivo  secondo  i  criteri  di
          sussidiarieta',  adeguatezza,  prossimita'  ed   efficacia,
          nell'ambito delle  competenze  istituzionali  previste  dal
          titolo V della parte seconda della Costituzione. 
              1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
          dell'assetto   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,    i
          regolamenti di  cui  al  comma  1  rispondono  altresi'  ai
          seguenti criteri direttivi: 
              a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga
          tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i
          sovrintendenti   delle   fondazioni,   le    organizzazioni
          sindacali rappresentative; 
              b) costituire un tavolo di  confronto  con  le  diverse
          fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al
          fine di  revisionare  gli  aspetti  carenti  della  riforma
          attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
              c)  prevedere  interventi,  ove  necessario   anche   a
          carattere  normativo,  volti  a   favorire   una   maggiore
          stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a
          carattere pluriennale che permettano di  conoscere  con  il
          giusto anticipo le risorse  di  cui  disporre  al  fine  di
          mettere in atto una corretta gestione delle stesse; 
              d)  stabilire  che   gli   statuti   delle   fondazioni
          lirico-sinfoniche     attribuiscano      con      chiarezza
          all'amministratore  generale,  ovvero  sovrintendente,   la
          responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere  alle
          linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio  di
          amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale; 
              e) prevedere la valorizzazione del sistema  dei  grandi
          teatri d'opera  italiani,  come  definiti  dalla  legge  14
          agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di  riforma
          che valorizzi  le  eccellenze  specifiche,  ripartendo  dal
          principio    dell'intervento    culturale    inteso    come
          investimento e non come spesa; 
              f)  prevedere  che  siano  mantenuti  la  capacita'  di
          produzione  culturale  sul  territorio  e  il   genere   di
          spettacolo,  lirica,  balletto,  musica   sinfonica,   come
          tipicita'   caratterizzanti   l'identita'    e    i    fini
          istituzionali delle fondazioni; 
              g) valorizzare le finalita'  ed  il  carattere  sociale
          delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo
          verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori
          civili fondamentali, verso cui sono sempre state  orientate
          le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. 
              2. Sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  1  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8  della  legge  28  agosto  1997,  n.  281,  del
          Consiglio  di  Stato   e   delle   competenti   commissioni
          parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta  giorni
          dalla ricezione. Decorso tale termine,  il  regolamento  e'
          comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme  regolamentari  di  cui  al  presente  articolo  sono
          abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con  esse
          incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione  in
          sede  di  emanazione   delle   disposizioni   regolamentari
          previste dal presente articolo. 
              3. I regolamenti previsti  dal  comma  1  sono  emanati
          entro il 31 dicembre 2012.". 
              Il  testo  dell'art.  1,  comma  327,  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.   147,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2014),
          abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  10,   del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35  (Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8
          aprile 2013, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno  2013,  n.  64,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2013, n. 132: 
              "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della  Sezione  di  cui  all'art.  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'art.  2  richieste  in  data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto art. 2, comma  1,  e,  comunque,  non
          oltre il 28 febbraio 2014.".