Art. 6 (( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta )) 1. All'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta». (( 1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015. )) 2. All'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: (( a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; )) b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.». (( 2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualita' artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e' riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento e' riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis. 2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies. 2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Fondo e' alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. ))
Riferimenti normativi Il testo dell'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. Si riportano i testi degli articoli 7 e 8, modificato dalla presente legge, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91: "Art. 7. Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia' usufruito. 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere controllate, da parte di un editore di servizi media audiovisivi. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'art. 15. 8. I commi 287 e 288 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; b) all'art. 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; c) all'art. 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'" "Art. 8. Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5. 3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014. 5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4. 6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'art. 15. 7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. 8. L'art. 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato. 9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita' culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29: "Art. 3. Imprese cinematografiche. 1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 12. Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui all'art. 2, comma 3 (6). 2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5: a) qualita' dei film realizzati; b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacita' commerciale dimostrata. 3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'art. 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.". Si riportano i testi dell'art. 61 e dell'art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo Unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: "Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell' art. 15." "Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [Testo post riforma 2004] (Omissis). 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.". Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , si veda la relativa nota all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 1260 del Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. : "Art. 1260. Cedibilita' dei crediti. Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito], anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.". Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29: "Art. 15. Disposizioni per le attivita' di esercizio. 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5. 2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguenti finalita': a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'art. 4; b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche. 3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. 4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a: a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale; b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti. 5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 327, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. (Omissis). 327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito d'imposta: a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso; b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari: 1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta; 2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta; 3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta; c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000; 2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.". Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto9, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.. Si riporta il testo vigente dell'art. 12, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28: "Art.12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. (Omissis). 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.".