Art. 6 
 
(( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e
  audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di  investimenti  esteri
  in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta )) 
  1. All'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera  filmica»
sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva  per
ciascun periodo d'imposta». 
  (( 1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono  essere
utilizzate entro il 31 dicembre 2015. )) 
  2. All'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    (( a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno
2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; )) 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni applicative dei commi 1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare,
rispettivamente, ai benefici di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge
n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono  dettate  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.». 
  ((  2-bis.  Per  favorire  l'offerta  cinematografica  di  qualita'
artistico-culturale,  alle  imprese  di   esercizio   cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della  piccola  o  media
impresa  ai   sensi   della   normativa   dell'Unione   europea,   e'
riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un  credito  d'imposta  nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti  per  il  ripristino,  il
restauro  e  l'adeguamento  strutturale  e  tecnologico  delle   sale
cinematografiche.  L'intervento  e'  riservato  alle  sale  esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, secondo  le  disposizioni  contenute  nel
decreto  previsto  nel  comma  2-quater;  il  credito  d'imposta   e'
riconosciuto fino ad un massimo  di  100.000  euro  e  comunque  fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del  Direttore  della  medesima  Agenzia,  ovvero  e'  cedibile   dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli  articoli
1260 e seguenti del codice civile  e  previa  adeguata  dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a  intermediari
bancari,  finanziari  e   assicurativi.   Tali   cessionari   possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti  d'imposta  o  contributivi  ai  sensi  del   citato   decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi,   all'accertamento   e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i
criteri e le procedure per l'accesso al beneficio  di  cui  al  comma
2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo,  nonche'
le ulteriori specificazioni ai  fini  del  contenimento  della  spesa
complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies. 
  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma  2-bis  del
presente articolo sono alternative e non cumulabili con i  contributi
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327,  lettera
c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  si
provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per  il  restauro
delle sale cinematografiche, da istituire nello stato  di  previsione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
Fondo e' alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le  risorse  di  cui
all'art. 8,  comma  3,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
come modificato dal  comma  2  del  presente  articolo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  2  del  presente
articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  dell'art.  1,  comma  335,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.   244,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello   Stato   (legge   finanziaria   2008)),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              Si riportano i testi degli articoli 7 e  8,  modificato
          dalla presente legge, del  citato  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91: 
              "Art. 7. Misure urgenti per la promozione della  musica
          di giovani artisti e compositori emergenti,  nonche'  degli
          eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. 
              1.  Al  fine  di  agevolare  il  rilancio  del  sistema
          musicale italiano, ai fini delle imposte sui  redditi,  per
          ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di  spesa
          di 4,5 milioni di euro annui e fino  ad  esaurimento  delle
          risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
          e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22
          aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  ed  alle
          imprese  organizzatrici  e  produttrici  di  spettacoli  di
          musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio  2012,  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura del  30  per
          cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di  sviluppo,
          produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
          fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
          di cui al comma 5 del presente articolo,  fino  all'importo
          massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
              2.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto esclusivamente per opere prime  o  seconde,  a
          esclusione  delle  demo  autoprodotte,  di  nuovi   talenti
          definiti come artisti, gruppi  di  artisti,  compositori  o
          artisti-interpreti. Nel  caso  di  gruppi  di  artisti,  il
          gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo  se  nella
          stessa annualita' piu' della meta' dei  componenti  non  ne
          abbiano gia' usufruito. 
              3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
          le  imprese  hanno  l'obbligo  di   spendere   un   importo
          corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
          nel territorio nazionale,  privilegiando  la  formazione  e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
              4. Le imprese di cui al comma  1  possono  accedere  al
          credito  d'imposta  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del
          15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza  minore
          ("de  minimis").   Esse,   inoltre,   non   devono   essere
          controllate, da  parte  di  un  editore  di  servizi  media
          audiovisivi. 
              5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, non  rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
          delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
          in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Le disposizioni applicative del  presente  articolo,
          con riferimento, in particolare, alle  tipologie  di  spese
          eleggibili,  alle  procedure  per  la  loro  ammissione  al
          beneficio, alle soglie  massime  di  spesa  eleggibile  per
          singola  registrazione  fonografica  o   videografica,   ai
          criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'  delle
          spese sostenute, nonche' alle  procedure  di  recupero  nei
          casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta  secondo
          quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da
          adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  dei
          crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni  di
          euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede  ai  sensi
          dell'art. 15. 
              8. I commi  287  e  288  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              8-bis.  Al  testo  unico  delle   leggi   di   pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 68, primo comma, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: "Per eventi fino ad  un  massimo  di  200
          partecipanti e che si svolgono entro le ore 24  del  giorno
          di inizio, la  licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui  all'art.  19  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          presentata allo sportello unico per le attivita' produttive
          o ufficio analogo."; 
              b) all'art. 69,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
          e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la
          licenza e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di
          inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241  del
          1990, presentata allo  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive o ufficio analogo."; 
              c) all'art. 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite
          le seguenti:  "e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita'" 
              "Art. 8. Disposizioni urgenti  concernenti  il  settore
          cinematografico e audiovisivo. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330  a  337,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          sono rese permanenti. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto  al
          comma 1 si estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere
          audiovisive, come definiti nel comma 5. 
              3. Il beneficio previsto dai commi 1 e  2  e'  concesso
          nel limite massimo complessivo di spesa di 110  milioni  di
          euro per l'anno 2014 e di  115  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche'
          quelle finalizzate  a  garantire  il  rispetto  del  limite
          massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai
          limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al
          comma  1,  con  particolare  riguardo  a  quello   previsto
          dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007,
          e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con  decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da
          adottare entro il 30 giugno 2014. 
              5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per
          produttori indipendenti di opere audiovisive  si  intendono
          gli operatori di comunicazione che  svolgono  attivita'  di
          produzioni audiovisive,  che  non  sono  controllati  da  o
          collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo
          di tre anni non destinino almeno  il  90  per  cento  della
          propria produzione ad una sola emittente, e  che  detengano
          diritti relativi alle opere sulle quali  sono  richiesti  i
          benefici,  secondo  specifiche  disposizioni  adottate  nel
          medesimo decreto di cui al comma 4. 
              6. Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal  presente
          articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014  e  110
          milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
          dell'art. 15. 
              7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi  dell'art.  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea. Il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo provvede a richiedere  l'autorizzazione  alla
          Commissione europea. 
              8. L'art. 117 del regolamento di cui al regio decreto 6
          maggio 1940, n. 635, e' abrogato. 
              9.  In  riferimento   al   programma   promosso   dalla
          Commissione europea per  il  periodo  2014-2020  denominato
          "Europa  creativa",  finalizzato  a  sostenere  l'industria
          culturale e creativa, a  migliorare  l'accesso  al  credito
          degli operatori e a proteggere e promuovere  la  diversita'
          culturale e linguistica europea,  e'  istituito  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un tavolo tecnico operativo, con il  coinvolgimento
          diretto dei soggetti potenziali destinatari del  programma.
          La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (Riforma
          della disciplina in materia di attivita'  cinematografiche,
          a norma dell'art. 10 della  L.  6  luglio  2002,  n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29: 
              "Art. 3. Imprese cinematografiche. 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  impresa  di
          produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio
          e   di   industria   tecnica,    si    intende    l'impresa
          cinematografica che abbia sede legale e  domicilio  fiscale
          in  Italia.  Ad  essa  e'  equiparata,  a   condizioni   di
          reciprocita', l'impresa con sede e  nazionalita'  di  altro
          Paese membro dell'Unione europea, che  abbia  una  filiale,
          agenzia o succursale stabilita in Italia,  che  qui  svolga
          prevalentemente  la  sua  attivita'.  Tali   imprese   sono
          iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti  presso
          il Ministero. L'iscrizione a  detti  elenchi  e'  requisito
          essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 12.
          Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai
          film di cui all'art. 2, comma 3 (6). 
              2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco
          di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione.
          L'appartenenza ad  esse  e'  determinata  da  un  punteggio
          complessivo attribuito alle imprese secondo gli  indicatori
          ed i rispettivi valori definiti con  decreto  ministeriale.
          Gli  indicatori  si  riferiscono  ai  seguenti   parametri,
          relativi all'attivita' delle imprese,  nell'arco  temporale
          definito nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma
          5: 
              a) qualita' dei film realizzati; 
              b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla
          restituzione dei finanziamenti ottenuti; 
              c) capacita' commerciale dimostrata. 
              3. L'appartenenza  delle  imprese  di  produzione  alle
          categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una
          determinazione  del  finanziamento  ammissibile,  ai  sensi
          dell'art.  12,  differenziato  sulla  base  dei   parametri
          stabiliti nel decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  12,
          comma 5.". 
              Si riportano i testi  dell'art.  61  e  dell'art.  109,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni  (Testo
          Unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              "Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell' art. 15." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [Testo post riforma 2004] 
              (Omissis). 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.". 
              Per  il  testo  dell'art.   17   del   citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ,  si  veda  la  relativa
          nota all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'art. 1260  del  Codice  civile
          (Regio Decreto 16 marzo  1942,  n.  262  (Approvazione  del
          testo  del  Codice  civile),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. : 
              "Art. 1260. Cedibilita' dei crediti. 
              Il  creditore  puo'  trasferire  a  titolo  oneroso   o
          gratuito il suo  credito],  anche  senza  il  consenso  del
          debitore,  purche'   il   credito   non   abbia   carattere
          strettamente personale o il trasferimento non  sia  vietato
          dalla legge. 
              Le parti possono escludere la cedibilita' del  credito;
          ma il patto non e' opponibile al  cessionario,  se  non  si
          prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   15   del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni  (Riforma  della  disciplina  in  materia  di
          attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6
          luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          febbraio 2004, n. 29: 
              "Art. 15. Disposizioni per le attivita' di esercizio. 
              1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 12,
          comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3
          e 5. 
              2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di
          cui all'art. 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche,
          sono concessi contributi in conto interessi  sui  contratti
          di mutuo e di locazione finanziaria, per  tutta  la  durata
          dei contratti e comunque per un  periodo  non  superiore  a
          quindici anni, per le seguenti finalita': 
              a) realizzazione di nuove sale  o  ripristino  di  sale
          inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio
          cinematografico  e  per  i  servizi  connessi   ovvero   la
          trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del
          numero degli schermi, nell'ambito  delle  aree  geografiche
          individuate, per  ciascuna  tipologia  di  intervento,  nel
          programma triennale di cui all'art. 4; 
              b)  ristrutturazione  e   adeguamento   strutturale   e
          tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; 
              c)  installazione,  ristrutturazione  e  rinnovo  delle
          apparecchiature e degli impianti e servizi  accessori  alle
          sale cinematografiche. 
              3. Il contributo in conto interessi e'  concesso  nella
          misura  necessaria  a  ridurre  l'interesse  a  carico  del
          beneficiario sino alla percentuale definita con il  decreto
          ministeriale di cui all'art.  12,  comma  5.  Nel  medesimo
          decreto  sono,   altresi',   definiti   i   costi   massimi
          ammissibili degli investimenti. La base su cui  commisurare
          il contributo in conto interessi non puo'  comunque  essere
          superiore  al   90%   del   costo   dell'investimento.   In
          alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, nonche' per  la  riattivazione
          di sale cinematografiche chiuse o dismesse,  contributi  in
          conto capitale per costi massimi ammissibili e  percentuali
          d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui
          all'art. 12, comma 5. 
              4.  A  condizione  che  l'impresa  di  esercizio  o  il
          proprietario  di  sale  cinematografiche  si  impegni,  con
          apposito  atto   d'obbligo,   a   programmare   una   quota
          percentuale, da definire nel decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 12, comma 5, di film riconosciuti di  nazionalita'
          italiana  o  di  paesi  appartenenti  all'Unione   europea,
          l'interesse a  carico  del  beneficiario  e'  ulteriormente
          ridotto,  nella  misura  prevista  dal   medesimo   decreto
          ministeriale, per gli interventi riferiti a: 
              a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano
          sprovvisti, con particolare attenzione ai centri  cittadini
          con popolazione non superiore  a  diecimila  abitanti  e  a
          quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale; 
              b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche
          ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non
          inferiore a ventimila abitanti. 
              5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e  b)  del
          comma  4,  ed  alla  stessa   condizione,   unitamente   al
          contributo  in  conto  interessi,  sono  inoltre   concessi
          contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili
          dei  relativi  investimenti   definiti   con   il   decreto
          ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  327,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali. 
              (Omissis). 
              327. Ai fini delle imposte sui redditi e'  riconosciuto
          un credito d'imposta: 
              a) per le imprese  di  produzione  cinematografica,  in
          misura pari al  15  per  cento  del  costo  complessivo  di
          produzione  di  opere  cinematografiche,  riconosciute   di
          nazionalita' italiana ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e,  comunque,  fino
          all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000  per  ciascun
          periodo  d'imposta,  condizionato   al   sostenimento   sul
          territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
          complessivo non inferiore, per ciascuna produzione,  all'80
          per cento del credito d'imposta stesso; 
              b) per le  imprese  di  distribuzione  cinematografica,
          pari: 
              1)  al  15  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro  1.500.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              2)  al  10  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute  per  la  distribuzione  nazionale  di  opere  di
          nazionalita'  italiana,  espressione  di  lingua  originale
          italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
          ciascun periodo d'imposta; 
              3) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per  la  produzione  di  opere  filmiche  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo  n.  28
          del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per
          ciascun periodo d'imposta; 
              c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 
              1)  al  30  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute per l'introduzione e acquisizione di  impianti  e
          apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con  un
          limite massimo annuo non eccedente, per  ciascuno  schermo,
          euro 50.000; 
              2) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per la produzione di opere  cinematografiche
          di  nazionalita'   italiana   riconosciute   di   interesse
          culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo  n.
          28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro  1.000.000
          per ciascun periodo d'imposta.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e  successive  modificazioni  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto9, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 12, commi 1 e  3,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28: 
              "Art.12. Fondo  per  la  produzione,  la  distribuzione
          l'esercizio e le industrie tecniche. 
              1. E' istituito presso il Ministero  il  Fondo  per  la
          produzione, la distribuzione, l'esercizio  e  le  industrie
          tecniche. 
              (Omissis). 
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: 
              a)  al  sostegno  degli  investimenti  promossi   dalle
          imprese  cinematografiche  per  la  produzione   di   opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne  sonore,  e  per  lo  sviluppo   di   sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale; 
              b)  alla  corresponsione  di  contributi  a  favore  di
          imprese di distribuzione  ed  esportazione,  anche  per  la
          realizzazione  di  versioni  dei   film   riconosciuti   di
          interesse culturale  in  lingua  diversa  da  quella  della
          ripresa sonora diretta; 
              c) alla corresponsione di  contributi  sugli  interessi
          dei mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in  conto
          capitale  a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e   dei
          proprietari di sale cinematografiche, per la  realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature, con particolare riguardo  all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; 
              d)  alla  concessione  di  mutui  decennali   a   tasso
          agevolato o  contributi  sugli  interessi  a  favore  delle
          industrie tecniche cinematografiche, per la  realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale  e  tecnologico   di   teatri   di   posa,   di
          stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione,  di
          post-produzione; 
              e)  alla  corresponsione  di  contributi  destinati  ad
          ulteriori   esigenze   del    settore    delle    attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo.".