Art. 7 
 
 
(( Piano strategico Grandi Progetti Beni  culturali  e  altre  misure
        urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali )) 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, (( sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, )) e'
adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche  in
data  antecedente,  il  Piano  strategico   «Grandi   Progetti   Beni
culturali», ai fini della crescita  della  capacita'  attrattiva  del
Paese. Il Piano  individua  beni  o  siti  di  eccezionale  interesse
culturale e di rilevanza nazionale  per  i  quali  sia  necessario  e
urgente realizzare interventi organici di  tutela,  riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a  fini  turistici.  Per
l'attuazione degli interventi del Piano strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  il
2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di  euro  per  il
2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2014-2016,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere
dal 1o gennaio  2017,  al  Piano  strategico  «Grandi  Progetti  Beni
culturali» e' destinata una quota pari al 50 per cento delle  risorse
per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore
dei beni culturali ai sensi dell'art. 60, comma  4,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, (( come da ultimo sostituito dal comma  2  del
presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo presenta  alle  Camere
una relazione concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato
di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente  e  non  ancora
conclusi. )) 
  2. All'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura»  previsto  dall'art.
2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'  rifinanziato
con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. 
  ((  3-bis.  Al  terzo  periodo  del  comma  24  dell'art.  13   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:  «entro
il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo
2015». 
  3-ter. Il comma 25 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, e' sostituito dal seguente: 
  «25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i  criteri
per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24  e
sono previste le modalita'  di  attuazione  dei  relativi  interventi
anche attraverso apposita convenzione  con  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI)». 
  3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e  attivita'  di
valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale italiano,  anche  attraverso  forme  di  confronto  e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita del turismo e dei relativi  investimenti,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  il  «Programma  Italia
2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, il  patrimonio  progettuale  dei
dossier di candidatura delle citta' a «Capitale europea della cultura
2019». Il «Programma Italia  2019»  individua,  secondo  principi  di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per  ciascuna
delle  azioni  proposte,  l'adeguata  copertura  finanziaria,   anche
attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente  il
titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una  citta'  italiana,
sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta'  italiana  «Capitale  europea
della cultura 2019». I progetti  presentati  dalla  citta'  designata
«Capitale  italiana  della  cultura»  al  fine  di  incrementare   la
fruizione del patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale  hanno
natura strategica di rilievo  nazionale  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere
sulla quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo  propone  al  Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  i  programmi  da
finanziare con le  risorse  del  medesimo  Fondo,  nel  limite  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  In  ogni  caso,  gli
investimenti connessi  alla  realizzazione  dei  progetti  presentati
dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura»,  finanziati
a valere sulla quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo  rilevante  ai
fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici
territoriali. )) 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'art. 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  60  della  legge  27
          dicembre  2002,  n.   289,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2003),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2002,  n.
          305, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  60.  Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo. 
              1.   Gli   stanziamenti   del   fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate di cui all'art.  61  della  presente  legge
          nonche' le risorse del fondo unico per gli  incentivi  alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  limitatamente   agli   interventi   territorializzati
          rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
          autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22  ottobre
          1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli
          strumenti  di  programmazione   negoziata,   in   fase   di
          regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
          CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
          esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
          cui sopra e ricadenti nelle  aree  sottoutilizzate  di  cui
          all'art.  61  della  presente  legge,  e'   effettuata   in
          relazione rispettivamente allo stato  di  attuazione  degli
          interventi finanziati, alle esigenze espresse  dal  mercato
          in merito alle singole  misure  di  incentivazione  e  alla
          finalita' di accelerazione della spesa in  conto  capitale.
          Per   assicurare    l'accelerazione    della    spesa    le
          amministrazioni centrali e le regioni presentano  al  CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando  per
          ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e  il
          cronoprogramma delle attivita' e di spesa.  Gli  interventi
          finanziabili  sono  attuati  nell'ambito   e   secondo   le
          procedure previste dagli Accordi di programma  quadro.  Gli
          interventi  di  accelerazione  da   realizzare   nel   2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 
              2. Il CIPE informa semestralmente il  Parlamento  delle
          operazioni effettuate in base al comma  1.  A  tal  fine  i
          soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con  la
          medesima  cadenza,  comunicano  al  CIPE   i   dati   sugli
          interventi effettuati,  includenti  quelli  sulla  relativa
          localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego  delle
          risorse assegnate.. 
              3. Presso il Ministero delle  attivita'  produttive  e'
          istituito un apposito fondo in cui confluiscono le  risorse
          del fondo unico per  gli  incentivi  alle  imprese  di  cui
          all'art. 52 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  con
          riferimento  alle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  le
          disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata  per
          patti  territoriali,  contratti  d'area  e   contratti   di
          programma, nonche' le risorse che  gli  siano  allocate  in
          attuazione del comma 1. Allo stesso fondo  confluiscono  le
          economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
          parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui  al
          comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.  Gli
          oneri  relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per   la
          promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3,  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative  e  le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di spesa di cui al  fondo  istituito  dal  presente  comma,
          gravano su detto fondo. A tal fine  provvede,  con  proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 
              4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per  cento
          delle  risorse  aggiuntive  annualmente  previste  per   le
          infrastrutture e iscritte nello stato di  previsione  della
          spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
          destinata alla spesa per investimenti in  favore  dei  beni
          culturali. L'assegnazione della predetta quota e'  disposta
          dal   CIPE   nell'ambito   delle   risorse   effettivamente
          disponibili, su proposta del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
          della  finalizzazione  derivante   da   un   programma   di
          interventi in favore dei beni culturali. 
              4-bis. Al fine di tutelare e promuovere  il  patrimonio
          morale, culturale e storico dei  luoghi  di  memoria  della
          lotta al nazifascismo, della Resistenza e della  Guerra  di
          liberazione, una quota delle risorse di  cui  al  comma  4,
          pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2014,
          2015 e  2016,  e'  destinata  a  finanziare  interventi  di
          recupero e valorizzazione dei  luoghi  della  memoria.  Gli
          interventi di cui al presente comma  sono  individuati  dal
          Comitato  storico-scientifico  per   gli   anniversari   di
          interesse nazionale di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  6  giugno  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 
              4-ter. Per finanziare progetti culturali  elaborati  da
          enti locali nelle periferie urbane e' destinata  una  quota
          delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di  euro,
          per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
              5. Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e  del
          completamento delle dotazioni infrastrutturali  del  Paese,
          nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  puo'  essere
          previsto  il  rifinanziamento  degli  interventi   di   cui
          all'art. 145, comma 21, della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388. 
              6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre  2002
          relative alle istruttorie  dei  patti  territoriali  e  dei
          contratti  d'area,  nonche'  per   quelle   di   assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi previsti dalle convenzioni a suo  tempo  stipulate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle
          somme disponibili in  relazione  a  quanto  previsto  dalle
          Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre  2001,
          n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15  aprile  2002.  Il
          Ministero   delle   attivita'   produttive   e'    altresi'
          autorizzato, aggiornando le condizioni  operative  per  gli
          importi previsti dalle convenzioni,  a  stipulare  con  gli
          stessi soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per  il
          completamento  delle  attivita'   previste   dalle   stesse
          convenzioni.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 giugno 2013,  n.  150,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196: 
              "Art.   2.   Interventi   straordinari   per   favorire
          l'occupazione, in particolare giovanile 
              (Omissis). 
              5-bis. Al fine di sostenere la tutela del  settore  dei
          beni culturali e' istituito, per  l'anno  2014,  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un Fondo straordinario con stanziamento  pari  a  1
          milione di euro, denominato "Fondo  mille  giovani  per  la
          cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
          di orientamento nei settori delle attivita' e  dei  servizi
          per cultura rivolti a giovani  fino  a  ventinove  anni  di
          eta'. Con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          criteri e le modalita'  di  accesso  al  Fondo  di  cui  al
          presente comma.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  25,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi  urgenti
          di  avvio  del  piano   "Destinazione   Italia",   per   il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche  ed  EXPO  2015),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Disposizioni urgenti per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo. 
              (Omissis). 
              25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle
          risorse per gli interventi  di  cui  al  comma  24  e  sono
          previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi
          anche attraverso apposita  convenzione  con  l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI).". 
              Si riportano i testi dell'art.  8  e  dell'art.  9  del
          citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
          31  maggio  2011,  n.  88,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni  in  materia   di   risorse   aggiuntive   ed
          interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
          e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011,
          n. 143: 
              "Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la
          denominazione di Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  di
          seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
          unita'  programmatica  e  finanziaria   all'insieme   degli
          interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale,  che  sono
          rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
          aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.".