Art. 8 
 
 
(( Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e  i
          luoghi della cultura di appartenenza pubblica )) 
 
  (( 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei  servizi  di  accoglienza  e  di  assistenza  al   pubblico,   di
miglioramento  e  di  potenziamento  degli  interventi   di   tutela,
vigilanza   e   ispezione,   protezione   e   conservazione   nonche'
valorizzazione dei beni culturali  in  gestione,  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e  degli  altri  enti
pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro
a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del  comma  28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, professionisti competenti ad eseguire  interventi  sui
beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  di  eta'  non
superiore a quaranta anni, individuati  mediante  apposita  procedura
selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi  della  normativa
vigente, degli elenchi nazionali  dei  professionisti  competenti  ad
eseguire interventi  sui  beni  culturali,  i  contratti  di  cui  al
precedente periodo sono  riservati  ai  soggetti  iscritti  in  detti
elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente  comma  possono
costituire titolo idoneo a instaurare  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con  l'amministrazione.  Ogni  diversa  previsione   o
pattuizione e' nulla di  pieno  diritto  e  improduttiva  di  effetti
giuridici.  I  rapporti  di  cui  al  presente  comma  sono  comunque
valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive  nella
pubblica amministrazione. 
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al  comma
1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di  cui
agli articoli  115  e  117  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
  3. La finalita' di miglioramento del servizio di valorizzazione dei
beni culturali  puo'  essere  conseguita,  con  riguardo  ai  giovani
professionisti di cui al comma 1 di eta' non  superiore  a  ventinove
anni, mediante  la  presentazione,  da  parte  degli  istituti  della
cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su  richiesta  degli  enti  pubblici
territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio  civile
nazionale, settore patrimonio artistico e culturale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato,  nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17.
Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione
del  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a
legislazione  vigente  e  comunque  nel  rispetto  delle   norme   di
contenimento della spesa complessiva di personale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28,   del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010, n. 125, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in  sperimentazione  di  cui  all'art.   36   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio  di  cui  all'art.  70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per  gli  enti  di  ricerca
          resta  fermo,  altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187
          dell'art. 1  della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi
          13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica  alla
          struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
          a), del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.  Il
          mancato rispetto  dei  limiti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              Si riportano i testi  degli  articoli  115  e  117  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.: 
              "Art. 115. Forme di gestione. 
              1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di
          appartenenza pubblica  sono  gestite  in  forma  diretta  o
          indiretta. 
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di
          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria
          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le
          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica. 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono
          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle
          attivita' di valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri di cui all'art. 114. 
              5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove
          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i
          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra
          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle
          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di
          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da
          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le
          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 
              6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle
          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti
          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli
          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di
          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente
          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle
          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del
          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni. 
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il
          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse
          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di
          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui
          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni
          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione
          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi
          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,
          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La
          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in
          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle
          attivita'. 
              9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza." 
              "Art.117. Servizi per il pubblico. 
              1. Negli istituti e nei luoghi della  cultura  indicati
          all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
          culturale e di ospitalita' per il pubblico. 
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
              a) il servizio editoriale e di  vendita  riguardante  i
          cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
          informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
          riproduzioni di beni culturali; 
              b) i servizi riguardanti beni  librari  e  archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario; 
              c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche
          e biblioteche museali; 
              d) la gestione  dei  punti  vendita  e  l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni; 
              e) i servizi di  accoglienza,  ivi  inclusi  quelli  di
          assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
          di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
          di incontro; 
              f)  i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba; 
              g)  l'organizzazione   di   mostre   e   manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali. 
              3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di biglietteria. 
              4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
          forme previste dall'art. 115. 
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'art. 110.".