IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; Visti i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, recanti criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69; Visto il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»; Visto il Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d); Visto l'art. 2423 del Codice civile, concernente la redazione del bilancio; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali»; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,n. 59», e in particolare l'art. 4, comma 2; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il Dramma Antico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo; Ritenuto di conformarsi integralmente a quanto richiesto nella seduta del 12 giugno 2014 dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini del rilascio dell'intesa prevista dal citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013; Acquisita, pertanto, l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 12 giugno 2014 Decreta: Articolo 1 - Oggetto del decreto. 1. Il presente decreto reca nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalita' per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: "Fondo", ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostitutivi di quelli stabiliti nei decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti criteri e modalita' di erogazione dei contributi in favore, rispettivamente, delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo tramite la Direzione generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Amministrazione", concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualita', di attivita' musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournee all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, nonche' contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense di cui agli articoli 36, 37 e 38. L'Amministrazione prevede, altresi', interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 45, nonche' per le azioni di sistema di cui all'articolo 46. 3. Per progetto si intende l'insieme delle attivita' che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonche' ai requisiti minimi di attivita' e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 4. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o piu' attivita' del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto. Con decreto del Direttore generale competente in materia di spettacolo dal vivo, d'ora in avanti: "Direttore generale", sentite le sezioni competenti della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, d'ora in avanti: "Consulta", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilita' dei costi.