IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n.  233,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   82,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  contributi  in  favore  delle
attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante  «Disposizioni  in
materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visti i decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre  2007,  12
novembre 2007 e 20 novembre 2007,  recanti  criteri  e  modalita'  di
erogazione di contributi in favore, rispettivamente, delle  attivita'
di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e  delle
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante,  in  corrispondenza
degli stanziamenti del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla
legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il Regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  recante  «Testo  Unico  delle   Leggi   di   Pubblica
Sicurezza», e in particolare l'art. 69; 
  Visto il Regio decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1882,  recante
«Istituzione   della   Regia   Accademia   di    Arte    Drammatica»,
successivamente denominata Accademia  Nazionale  di  Arte  Drammatica
«Silvio D'Amico»; 
  Visto  il  Regio  decreto  6  maggio  1940  n.  635,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d); 
  Visto l'art. 2423 del Codice civile, concernente la  redazione  del
bilancio; 
  Visto il decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1236,  recante
«Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive  modificazioni,
recante «Nuovo  ordinamento  degli  enti  lirici  e  delle  attivita'
musicali»; 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  337,  recante  «Disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n.  37,  recante  «Provvedimenti  a
favore dei circhi equestri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  1998,  n.  3,  recante
«Riordino degli organi collegiali operanti presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  dello  spettacolo,  a  norma
dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,n.  59»,
e in particolare l'art. 4, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,  e  successive
modificazioni,  recante  «Trasformazione   dell'ente   pubblico   «La
Biennale  di  Venezia»  in  persona  giuridica   privata   denominata
«Fondazione La Biennale di Venezia»; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,  e  successive
modificazioni,  recante  «Trasformazione  in   fondazione   dell'ente
pubblico «Istituto nazionale per il Dramma Antico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio  2007,  e
successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  sicurezza   per   le
attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20; 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo
delle societa' quotate in mercati regolamentati»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
26 ottobre  2011,  recante  «Criteri  e  modalita'  straordinarie  di
erogazione di contributi in favore delle attivita'  dello  spettacolo
dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile
2009, in corrispondenza degli stanziamenti del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n.  71,  recante  «Trasferimento  di
funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a  10
dell'art. 1; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Ritenuto di conformarsi  integralmente  a  quanto  richiesto  nella
seduta del 12 giugno 2014 dalla Conferenza Unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ai  fini  del
rilascio dell'intesa  prevista  dal  citato  art.  9,  comma  1,  del
decreto-legge n. 91 del 2013; 
  Acquisita, pertanto,  l'intesa  della  Conferenza  Unificata  nella
seduta del 12 giugno 2014 
 
                              Decreta: 
 
 
  Articolo 1 - Oggetto del decreto. 
 
  1. Il presente decreto reca nuovi criteri per l'erogazione e  nuove
modalita' per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo
spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti  del  Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163,  e
successive  modificazioni,  d'ora  in  avanti:  "Fondo",   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in
legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostitutivi  di  quelli  stabiliti  nei
decreti ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre  2007,  12  novembre
2007 e 20 novembre 2007, e successive modificazioni, recanti  criteri
e modalita' di erogazione dei contributi in favore,  rispettivamente,
delle attivita' di danza, delle attivita' musicali,  delle  attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 
  2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
tramite la Direzione generale competente in materia di spettacolo dal
vivo, d'ora in  avanti:  "Amministrazione",  concede  contributi  per
progetti triennali, corredati di programmi per  ciascuna  annualita',
di attivita' musicali, teatrali, di  danza,  circensi  in  base  agli
stanziamenti   del   Fondo.   L'Amministrazione,   inoltre,   concede
annualmente contributi per tournee all'estero, secondo le  previsioni
di cui all'articolo 44 del presente decreto, nonche'  contributi  per
acquisti di nuove attrazioni, impianti,  macchinari,  attrezzature  e
beni  strumentali,  per  danni  conseguenti   ad   evento   fortuito,
strutturazione di  aree  attrezzate  per  l'esercizio  dell'attivita'
circense di cui agli articoli 36, 37 e 38. L'Amministrazione prevede,
altresi', interventi a sostegno del sistema delle residenze,  di  cui
all'articolo 45, nonche' per le azioni di sistema di cui all'articolo
46. 
  3. Per progetto si intende l'insieme delle attivita' che rispondono
agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del  presente  decreto,
nonche' ai requisiti minimi di attivita' e alle specifiche condizioni
richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di
contributo,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo. 
  4. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso per una quota  parte
dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo.  Per  costi
ammissibili di progetto ai sensi del presente  decreto  si  intendono
quelli direttamente imputabili ad una o piu' attivita' del  progetto,
direttamente  sostenuti  dal  soggetto  richiedente,   effettivamente
sostenuti  e  pagati,  opportunamente  documentabili  e  tracciabili,
riferiti all'arco temporale del progetto. Con decreto  del  Direttore
generale competente in materia  di  spettacolo  dal  vivo,  d'ora  in
avanti: "Direttore generale", sentite  le  sezioni  competenti  della
Consulta per lo spettacolo di cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, d'ora  in  avanti:
"Consulta", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del  presente  decreto  e  rivedibile  allo  scadere  di  ogni
triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli  eventuali
limiti percentuali di ammissibilita' dei costi.