Articolo 4 - Ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo. 1. Il Direttore Generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilita' e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo ferme restando le previsioni di cui agli articoli 47 e 48 del presente decreto, sentite le Commissioni Consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entita' numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonche' la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 45 e 46 del presente decreto. 2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. 3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, puo' adottare bandi annuali per gli articoli 44 e 46, comma 2, di cui al presente decreto.