Articolo 5 - Sistema di valutazione della domanda, determinazione e
attribuzione del contributo. 
 
  1. Ai fini della valutazione comparativa dei  progetti  secondo  un
criterio di omogeneita' dimensionale, le domande presentate per  ogni
settore, di cui  all'articolo  3,  comma  5,  del  presente  decreto,
possono essere suddivise in un numero massimo di tre  sotto  insiemi,
determinati e composti secondo i parametri e le modalita' e  in  base
alla formula matematica di cui all'Allegato A del  presente  decreto,
che ne costituisce parte integrante. 
  2. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 del
presente decreto sono valutate, previo inserimento,  ove  necessario,
nei sotto-insiemi  ai  sensi  del  comma  1  del  presente  articolo,
attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico,  fino  ad  un
massimo di punti cento, articolato secondo le  seguenti  categorie  e
relative quote: 
  a)  qualita'  artistica,  fino  ad  un  massimo  di  punti  trenta,
attribuiti  dalle  Commissioni  consultive  competenti  per  materia,
secondo i parametri previsti per ogni settore di cui  all'Allegato  B
del presente decreto, che  ne  costituisce  parte  integrante,  e  le
modalita' di cui al comma 3 del presente articolo; 
  b) qualita'  indicizzata,  fino  a  un  massimo  di  punti  trenta,
attribuiti  dall'Amministrazione  in  maniera  automatica  secondo  i
parametri e la formula di calcolo previsti per ogni  settore  di  cui
all'Allegato  C  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante, e le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo; 
  c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di  punti  quaranta,
attribuiti  dall'Amministrazione  in  maniera  automatica  secondo  i
parametri e la formula di calcolo previsti per ogni  settore  di  cui
all'Allegato  D  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante, e le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. 
  3. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera  a)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
B e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la  Commissione  consultiva  competente  per  materia,  il  punteggio
massimo attribuibile.  Il  punteggio  della  qualita'  artistica  del
singolo progetto e' assegnato sentita  la  Commissione  medesima,  in
applicazione dei parametri come esplicitati, entro i  limiti  massimi
di punteggio di cui al primo periodo del presente comma.  Qualora  il
punteggio conseguito dalla singola  domanda  sia  inferiore  a  dieci
punti, la domanda stessa e' da  ritenersi  respinta  per  carenza  di
qualita' artistica, con esclusione  del  caso  in  cui  il  punteggio
attribuito relativamente alla categoria di cui al  comma  2,  lettera
b), del presente articolo, sia pari a trenta punti. 
  4. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera  b)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
C e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo
attribuibile. Il punteggio della  qualita'  indicizzata  del  singolo
progetto e' determinato con logica di proporzionalita' ed adeguatezza
mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel  medesimo
Allegato C. 
  5. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera  c)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
D e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo
attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del  singolo
progetto e' determinato con logica di proporzionalita' ed adeguatezza
mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel  medesimo
Allegato D. 
  6. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti  per
materia   i    punteggi    relativi    alla    qualita'    artistica,
l'Amministrazione  attribuisce  a  ciascun  progetto   il   punteggio
complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui  ai
commi 3, 4 e 5 del presente articolo, definendo, per ogni  settore  o
relativi sotto-insiemi, ove esistenti, la relativa graduatoria. 
  7. La domanda di contributo viene respinta per carenza  qualitativa
qualora il punteggio complessivo conseguito ai sensi del comma 6  del
presente articolo sia inferiore a punti trenta. 
  8. Il punteggio di cui al  comma  6  e'  attribuito  per  la  prima
annualita' con riferimento  al  progetto  triennale  e  al  programma
annuale. Tale medesimo punteggio, in caso di positiva valutazione  di
coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso
in  considerazione  ai  fini  delle  due  annualita'  successive   di
assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto  dal
comma 13 del presente articolo. I punteggi attribuiti  ai  sensi  dei
commi 4 e 5 del presente articolo sono attribuiti con riferimento  ai
programmi di ciascuna annualita' e valgono per la singola  annualita'
di assegnazione del contributo finanziario. 
  9.  Per  la  determinazione  del  contributo  annuale  al   singolo
progetto, l'Amministrazione: 
a) divide l'ammontare delle risorse  complessivamente  attribuite  al
   settore o al singolo  sotto-insieme,  qualora  esistente,  per  la
   somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del  comma  6,  dalle
   domande  ammesse  al  contributo  per  il   predetto   settore   o
   sotto-insieme, ottenendo in tal modo  il  valore  finanziario  per
   punto del settore o del sotto-insieme; 
b) moltiplica il valore finanziario del  punto,  calcolato  ai  sensi
   della lettera a), del presente comma,  per  il  numero  dei  punti
   attribuiti al singolo progetto. 
  Per il solo anno 2015,  l'attuazione  del  presente  comma  avviene
tenendo conto di quanto stabilito  nell'articolo  50,  comma  2,  del
presente decreto. 
  10. Il contributo annuale  al  singolo  progetto  non  puo'  essere
superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in
ciascuna annualita'; nel caso in cui il contributo assegnato risulti,
a consuntivo, superiore al deficit, verra' ridotto automaticamente al
valore del deficit. 
  11. Il contributo annuale al singolo progetto, con  esclusione  dei
contributi per le tournee  all'estero  di  cui  all'articolo  44  del
presente decreto, non puo' essere superiore al sessanta per cento dei
costi ammissibili di progetto sostenuti per il  relativo  anno,  come
definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo,
nel caso esso risulti superiore, verra'  ridotto  automaticamente  al
valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale
soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli  acquisti  di
nuove  attrazioni,  impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni
strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti  ogni
triennio dalla sezione della  Consulta  competente  per  materia,  si
applica anche ai contributi di cui agli articoli 36 e 37 del presente
decreto. Il contributo di cui all'articolo 38 del  presente  decreto,
fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  periodo  precedente,  non  puo'  superare  il
cinquanta per  cento  del  costo  complessivo  dei  relativi  lavori.
Relativamente agli articoli 36, 37 e 38, nell'ambito delle  soglie  e
dei  massimali  di  spesa  definiti  triennalmente,  la   Commissione
consultiva competente per  materia  definisce  ogni  anno,  per  ogni
settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entita'
delle stesse e  dei  fondi  disponibili  la  percentuale  massima  di
contributo  assegnabile,  in  relazione  ai  costi  ammissibili.   La
Commissione consultiva  di  cui  al  periodo  precedente  esprime  il
proprio  parere  sulla  congruita'  dei  costi  e  sulla   pertinenza
dell'oggetto delle domande all'attivita' svolta da parte dei soggetti
richiedenti ai sensi degli articoli 36, 37 e 38. 
  12. Per la  valutazione  dei  progetti  dei  settori  promozione  e
tournee  all'estero  dell'ambito  azioni  trasversali,  di  cui  agli
articoli 43 e 44 del presente decreto, nonche'  dei  settori  di  cui
agli articoli 36, 37 e 38 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante,
si  rimanda  alle  specifiche  disposizioni  riportate  nei  medesimi
articoli. 
  13. La qualita' artistica del progetto, di cui al comma 2,  lettera
a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo
anno  del  triennio,  dalla  Commissione  consultiva  competente  per
materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra  il  programma
annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale.
Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita'  artistica
inferiore alla soglia minima  stabilita  nel  comma  3  del  presente
articolo, fatta salva l'eccezione di  cui  nel  secondo  periodo  del
comma stesso, la domanda, relativamente  all'anno  per  il  quale  la
verifica abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda  per
carenza della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo al secondo
anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere  il
contributo   per   il   secondo   anno   del    triennio,    altresi'
l'impossibilita' che venga effettuata la  valutazione  del  programma
annuale, con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga  con
riguardo al terzo anno del  triennio,  comporta  l'impossibilita'  di
ottenere il contributo per il terzo anno del triennio. 
  14. La qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al
comma 2, lettere b) e c), del presente articolo,  vengono  calcolate,
per il secondo e il terzo anno  del  triennio,  dall'Amministrazione,
una volta ricevuto, rispettivamente,  il  programma  annuale  per  il
secondo e terzo anno del  progetto,  mediante  inserimento  dei  dati
relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati  C
e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati medesimi. 
  15.  L'Amministrazione,  sentita  la  Commissione  competente   per
materia, puo' attribuire il contributo a  titolo  diverso  da  quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive  del  richiedente  o
l'oggetto della domanda  possano  essere  diversamente  classificati,
nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.