Articolo 5 - Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo. 1. Ai fini della valutazione comparativa dei progetti secondo un criterio di omogeneita' dimensionale, le domande presentate per ogni settore, di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, possono essere suddivise in un numero massimo di tre sotto insiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalita' e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto sono valutate, previo inserimento, ove necessario, nei sotto-insiemi ai sensi del comma 1 del presente articolo, attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) qualita' artistica, fino ad un massimo di punti trenta, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo; b) qualita' indicizzata, fino a un massimo di punti trenta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo; c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. 3. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' artistica del singolo progetto e' assegnato sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa e' da ritenersi respinta per carenza di qualita' artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sia pari a trenta punti. 4. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato C e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualita' indicizzata del singolo progetto e' determinato con logica di proporzionalita' ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C. 5. Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato D e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la sezione della Consulta competente in materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa del singolo progetto e' determinato con logica di proporzionalita' ed adeguatezza mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D. 6. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi relativi alla qualita' artistica, l'Amministrazione attribuisce a ciascun progetto il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, definendo, per ogni settore o relativi sotto-insiemi, ove esistenti, la relativa graduatoria. 7. La domanda di contributo viene respinta per carenza qualitativa qualora il punteggio complessivo conseguito ai sensi del comma 6 del presente articolo sia inferiore a punti trenta. 8. Il punteggio di cui al comma 6 e' attribuito per la prima annualita' con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. Tale medesimo punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione ai fini delle due annualita' successive di assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo. I punteggi attribuiti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualita' e valgono per la singola annualita' di assegnazione del contributo finanziario. 9. Per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l'Amministrazione: a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al settore o al singolo sotto-insieme, qualora esistente, per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 6, dalle domande ammesse al contributo per il predetto settore o sotto-insieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del settore o del sotto-insieme; b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto. Per il solo anno 2015, l'attuazione del presente comma avviene tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 50, comma 2, del presente decreto. 10. Il contributo annuale al singolo progetto non puo' essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualita'; nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verra' ridotto automaticamente al valore del deficit. 11. Il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tournee all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto, non puo' essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo, nel caso esso risulti superiore, verra' ridotto automaticamente al valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti ogni triennio dalla sezione della Consulta competente per materia, si applica anche ai contributi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto. Il contributo di cui all'articolo 38 del presente decreto, fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con le stesse modalita' di cui al periodo precedente, non puo' superare il cinquanta per cento del costo complessivo dei relativi lavori. Relativamente agli articoli 36, 37 e 38, nell'ambito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente, la Commissione consultiva competente per materia definisce ogni anno, per ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entita' delle stesse e dei fondi disponibili la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva di cui al periodo precedente esprime il proprio parere sulla congruita' dei costi e sulla pertinenza dell'oggetto delle domande all'attivita' svolta da parte dei soggetti richiedenti ai sensi degli articoli 36, 37 e 38. 12. Per la valutazione dei progetti dei settori promozione e tournee all'estero dell'ambito azioni trasversali, di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto, nonche' dei settori di cui agli articoli 36, 37 e 38 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, si rimanda alle specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli. 13. La qualita' artistica del progetto, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla Commissione consultiva competente per materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita' artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, fatta salva l'eccezione di cui nel secondo periodo del comma stesso, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresi' l'impossibilita' che venga effettuata la valutazione del programma annuale, con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, comporta l'impossibilita' di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio. 14. La qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, vengono calcolate, per il secondo e il terzo anno del triennio, dall'Amministrazione, una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del progetto, mediante inserimento dei dati relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati C e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati medesimi. 15. L'Amministrazione, sentita la Commissione competente per materia, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.