Articolo 6 - Erogazione del contributo. 
 
  1. Su domanda dell'interessato,  a  seguito  dell'assegnazione  del
contributo finanziario annuale, l'Amministrazione  puo'  erogare  una
anticipazione nella misura  dell'ottanta  per  cento  del  contributo
medesimo, a condizione che sia stata presentata e  regolarizzata,  ai
sensi del comma 3 del presente articolo, la  documentazione  relativa
all'ultimo sostegno finanziario antecedente la predetta assegnazione.
Per le prime istanze, come definite nell'articolo  3,  comma  7,  del
presente decreto, la misura  massima  dell'anticipazione  concedibile
per il primo anno e' pari al cinquanta per cento, e la stessa  potra'
essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione.  Per
la   seconda   e   la   terza   annualita',   la    misura    massima
dell'anticipazione di cui al periodo precedente e' pari  al  sessanta
per cento,  sempre  che  sia  stata  presentata  e  regolarizzata  la
documentazione relativa agli anni precedenti. 
  2. Su domanda dell'interessato, solo per la  prima  annualita'  del
triennio, l'Amministrazione puo' erogare, per i soggetti che  abbiano
ottenuto l'intervento statale  da  almeno  tre  anni  e  che  abbiano
regolarmente documentato  l'attivita'  ai  sensi  del  comma  1,  del
presente  articolo,  una  anticipazione  sui  contributi  ancora   da
assegnare fino ad un  massimo  del  sessanta  per  cento  dell'ultimo
contributo ottenuto.  I  destinatari  dell'anticipazione  di  cui  al
presente comma non possono riceverne ulteriori per il primo  anno  di
progetto. 
  3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i
soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva,
redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione,
nella quale sono riportati: 
  a) il bilancio di progetto relativo all'attivita' svolta, recante i
dati economico-finanziari, imputati  con  pertinenza  alle  attivita'
sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del presente decreto; 
  b)  una  dettagliata  relazione  artistica  relativa  all'attivita'
svolta,  contenente  i  riferimenti  anche  al   progetto   artistico
dell'anno,  comprensiva  di  dichiarazione  di  aver   rispettato   i
requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del
presente decreto; 
  c)  i  valori  registrati  a  consuntivo  dagli  indicatori   della
dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata; 
d) una  autodichiarazione,  ai  sensi  dell'articolo  47  del  citato
   decreto n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi
   di progetto ammissibili come definiti dall'articolo  1,  comma  4,
   del presente decreto; 
  e) per gli acquisti delle attivita'  circensi  e  dello  spettacolo
viaggiante, per i danni conseguenti ad  evento  fortuito,  e  per  la
strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori  elementi  previsti,
rispettivamente, negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto. 
  Il contributo erogabile a saldo puo' essere soggetto  a  variazioni
in  diminuzione,  rispetto   all'entita'   stabilita   in   sede   di
assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui  all'articolo
7 del presente decreto. 
  4. Il soggetto interessato deve inviare all'Amministrazione, a pena
delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto: 
  a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui  al  comma  3,
lettere b) e c), del presente articolo; 
  b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui  al  comma  3,
lettere a) e d) del presente articolo; nel caso in  cui  il  soggetto
medesimo  sia  tenuto  alla  redazione  di  un  bilancio   ai   sensi
dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere
inviata entro e non oltre il 31 maggio; 
c) secondo i termini perentori previsti negli articoli 36,  37  e  38
   del presente decreto, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo
   ai sensi delle medesime disposizioni. 
  5. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando  la
qualita' indicizzata registra un decremento superiore al  venticinque
per cento rispetto a quella valutata in  sede  di  assegnazione.  Per
riduzione della qualita' indicizzata, si intende la  diminuzione  dei
valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica  delle
variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato  per
la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel  programma
annuale  presentato  a  preventivo  e   quanto   rendicontato   nella
documentazione di  cui  al  precedente  comma  3,  sulla  base  della
apposita formula matematica contenuta nell'Allegato  C  del  presente
decreto.  Le  variazioni  positive  del  dato  relativo   a   ciascun
indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui
al secondo periodo sia superiore al venticinque per cento,  la  parte
di contributo  annuale  derivante  dallo  specifico  punteggio  della
qualita'  indicizzata  viene  ridotta  per  un   valore   percentuale
corrispondente alla  eccedenza  del  predetto  valore  rispetto  alla
soglia del venticinque per cento. 
  6. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando  la
dimensione quantitativa registra,  a  consuntivo,  un  decremento  in
misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata  in
sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa  si
intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando
la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per  ogni
indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto
dichiarato nel programma annuale presentato  a  preventivo  e  quanto
rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla
base di un'apposita formula matematica contenuta nell'Allegato D  del
presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a  ciascun
indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui
al secondo periodo sia superiore al quindici per cento, la  parte  di
contributo  annuale  derivante  dallo   specifico   punteggio   della
dimensione quantitativa  viene  ridotta  per  un  valore  percentuale
corrispondente alla  eccedenza  del  predetto  valore  rispetto  alla
soglia del quindici per cento. Nel caso  in  cui  la  predetta  media
aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il  contributo  gia'
concesso viene revocato e il relativo  progetto  artistico  non  puo'
riceverne per i restanti anni del triennio. 
  7. Per gli enti pubblici, la delibera  di  assunzione  della  spesa
deve essere presentata a corredo della documentazione  a  consuntivo.
In caso di inadempienza, il Direttore generale dispone la revoca  del
contributo. 
  8. Non sono ammessi subentri nella titolarita'  del  contributo  in
conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda  da  parte
del soggetto richiedente,  oltre  quanto  disposto  dall'articolo  35
delle legge 14 agosto 1967, n. 800.