Articolo 6 - Erogazione del contributo. 1. Su domanda dell'interessato, a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario annuale, l'Amministrazione puo' erogare una anticipazione nella misura dell'ottanta per cento del contributo medesimo, a condizione che sia stata presentata e regolarizzata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario antecedente la predetta assegnazione. Per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno e' pari al cinquanta per cento, e la stessa potra' essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. Per la seconda e la terza annualita', la misura massima dell'anticipazione di cui al periodo precedente e' pari al sessanta per cento, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti. 2. Su domanda dell'interessato, solo per la prima annualita' del triennio, l'Amministrazione puo' erogare, per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' ai sensi del comma 1, del presente articolo, una anticipazione sui contributi ancora da assegnare fino ad un massimo del sessanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il primo anno di progetto. 3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, nella quale sono riportati: a) il bilancio di progetto relativo all'attivita' svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attivita' sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto; b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto; c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata; d) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; e) per gli acquisti delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto. Il contributo erogabile a saldo puo' essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entita' stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto. 4. Il soggetto interessato deve inviare all'Amministrazione, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto: a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo; b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 maggio; c) secondo i termini perentori previsti negli articoli 36, 37 e 38 del presente decreto, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni. 5. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la qualita' indicizzata registra un decremento superiore al venticinque per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualita' indicizzata, si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base della apposita formula matematica contenuta nell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al venticinque per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualita' indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del venticinque per cento. 6. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di un'apposita formula matematica contenuta nell'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al quindici per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del quindici per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo gia' concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non puo' riceverne per i restanti anni del triennio. 7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo. In caso di inadempienza, il Direttore generale dispone la revoca del contributo. 8. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 delle legge 14 agosto 1967, n. 800.