Articolo 7 - Verifiche e controlli. 
 
  1.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di  accertare  la
regolarita' degli atti riguardanti l'attivita'  sovvenzionata,  anche
con  riferimento  al  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo  anche
alla documentazione conservata  presso  il  soggetto  beneficiario  e
condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo,  o
di parte dello stesso, all'esito della verifica. 
  2. In sede di  presentazione  della  relazione  consuntiva  di  cui
all'articolo 6,  comma  3,  relativa  al  primo  anno  del  triennio,
l'Amministrazione,  esaminata  la  relazione  artistica  di  cui   al
medesimo  comma  3,  lettera  b),  nel  caso   riscontri   differenze
significative  nel  programma  artistico  svolto  rispetto  a  quello
indicato in sede preventiva e fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del presente articolo per le variazioni presentate in  corso  d'anno,
sottopone le variazioni  del  programma  artistico  alla  Commissione
consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla
qualita' artistica,  con  conseguente  decurtazione  percentuale  del
contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto  la  soglia  di
cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo gia'
concesso viene revocato e il relativo  progetto  artistico  non  puo'
riceverne per i restanti anni del triennio. 
  3. La variazione sostanziale di  elementi  artistici  presenti  nel
progetto triennale o nei relativi programmi  annuali  va  previamente
comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a  sottoporle
alla Commissione competente ai fini della conferma o della variazione
del contributo, ivi compresa la revoca qualora  esse  siano  tali  da
comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima
prevista dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto, fatto  salvo
quanto previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma. 
  4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit
superiore rispetto al contributo assegnato, il  soggetto  richiedente
deve comunicare le modalita' con cui intende ripianare la  differenza
fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso. 
  5. Per ciascun  triennio,  l'Amministrazione  svolge  attivita'  di
misurazione,   monitoraggio   e    valutazione    dell'efficacia    e
dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire  e
fornire  alle   Commissioni   consultive   competenti   per   materia
informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo
5, comma 2, del presente decreto, per  il  triennio  successivo.  Con
decreto del Direttore generale possono essere determinate modalita' e
criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.