Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni
1. Sono abrogati l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari, (( i trattenimenti in servizio, pur se ancora non
disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, )) sono fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista
in data anteriore.
(( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del
suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. ))
4. (Soppresso).
(( 5. All'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio
per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24. Le
disposizioni del presente comma non si applicano al personale di
magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del
presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.». ))
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di euro )) per l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2 milioni ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del
decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»;
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordinamento
del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", abrogato dalla presente legge:
"Art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il
dipendente in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal dipendente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la
disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento
del limite di eta' per il collocamento a riposo.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'".
Si riporta l'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, modificato dalla presente legge:
"Art. 72. - (Personale dipendente prossimo al
compimento dei limiti di eta' per il collocamento a
riposo).
1.
1-bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7. All'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. Con decisione motivata con riferimento alle
esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e
senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,
le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono,
a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita'
contributiva per l'accesso al pensionamento, come
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il
contratto individuale anche del personale dirigenziale, con
un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a
riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10
dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al personale di magistratura, ai professori
universitari e ai responsabili di struttura complessa del
Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati.".
Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante "Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato dal presente
decreto:
"31. Al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10
dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale
e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma
non si applica ai trattenimenti in servizio previsti
dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente
agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica":
"9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito
entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita'
per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta'
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal
servizio di cui all'art. 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi
siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione e' accertato al termine delle operazioni di
movimento del personale.".
Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige":
"Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, recante "Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti
istituzione del tribunale amministrativo regionale di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426:
"Art. 14. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello
statuto, sono nominati due consiglieri di Stato,
appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di
Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art.
19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , nonche' al
precedente art. 2.
La nomina e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la
nomina e' richiesto altresi' il parere del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi
delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione
comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato
della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e
successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita'
speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni
consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e'
disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto
dall'art. 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924,
n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di
lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai
sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del
collegio della sezione di cui all'art. 17, comma 28, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa e' investita di
atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il
disposto di cui all'art. 43, secondo comma, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di
Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni
del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti
consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi
deve far parte almeno uno di essi.
Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreche'
risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il
disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al
presente articolo la dotazione organica del ruolo dei
consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, numero 186 , e' aumentata di due
unita'.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 427 e 428, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014),
come modificati dalla presente legge:
"427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato
interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in
considerazione delle attivita' svolte dal Commissario
straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e
delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014
sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di
riduzione delle spese per beni e servizi, nonche' di
ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare,
anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non
inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448
milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro
per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017
e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il
Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato
interministeriale e, con una apposita relazione annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure
di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento
di cui al presente comma, nonche' al fine di conseguire un
risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli
utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
adottate misure volte all'unificazione, in un unico
archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la
proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli
attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico
e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei
conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione
delle relative procedure.
428. Nelle more della definizione degli interventi
correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e
rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro
per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3
alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti
le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e
innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo
sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del
grande evento Expo Milano 2015. Restano altresi' esclusi,
rispettivamente, gli interventi sui quali sono state
operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di
euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono
state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e
439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la
rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a
valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
degli interventi correttivi di cui al comma 427, si
provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate.
Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle
previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei
predetti obiettivi.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 8, del
decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
"8. In favore della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione
della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni
1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58.".