(( Art. 1-bis
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
per i giornalisti
1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per
l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro
per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di
euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente
comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7
dell'art. 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al
secondo periodo del comma 7 dell'art. 41-bis del predetto
decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20
milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo
massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni
di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37, comma
1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano,
anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso di competenze professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle
imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque
prepensionamenti.
3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti
che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro
per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i
medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11
milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di
euro per l'anno 2019.
6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di 22
milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno
2015.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all' art. 37
della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall' art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera
lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori
di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di
euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro
nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33
milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23
milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno
specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
per il finanziamento dell'onere eccedentario.".
Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria":
"b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita'
ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi
recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base delle risorse
finanziarie e disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e'
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 261, della
citata legge 27 dicembre 2013 n. 147:
"261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e
30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad
incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova
costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e
digitale e all'ingresso di giovani professionisti
qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle
imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita,
previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di
sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del
predetto Fondo.".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".