Art. 10
Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria.
1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
abrogato.
2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.».
(( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a
un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare»
sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 41, quarto comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato", abrogato dal decreto in oggetto:
"Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante
al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti
di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e' attribuita al
segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari
al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello
stipendio in godimento.".
Si riporta l'art. 30, secondo comma, della legge 15
novembre 1973, n. 734, recante "Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
di indennita' particolari", come modificato dalla presente
legge:
"Il provento annuale dei diritti di segreteria e'
attribuito integralmente al comune o alla provincia.".
Si riportano i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante
"Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della
carriera dei segretari comunali e provinciali.":
"1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti
di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per
l'originale. . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e
delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al
numero precedente: per l'originale............» 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1,
anche se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa
privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o
cauzionanti: per l'originale. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . » 1.000
4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti
indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000. . .
. . . . . . . . » 12.000 sull'importo eccedente le lire
centomila e sino a lire due milioni . . . . . . . . . . . .
. » 2,5% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino
a lire dieci milioni . . . . . . . . . . . . » 1,3%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire
sessanta milioni. . . . . . . . . . » 0,80% sull'importo
eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento
milioni. . . . . . » 0,60% sull'importo eccedente le lire
trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . .
» 0,30% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza
limite di valore......» 0,15%
5. Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti
estratti dall'archivio: per ogni facciata. . . . . . . . .
. . . . . . . . » 1.000.".
Si riporta l'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come
modificato dalla presente legge:
"c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali
l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;".