Art. 10 Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria. 1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato. 2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.». (( 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare» sono sostituite dalle seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». ))
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", abrogato dal decreto in oggetto: "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e' attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.". Si riporta l'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, recante "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari", come modificato dalla presente legge: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.". Si riportano i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.": "1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale. . . . . . L. 1.000 2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale............» 1.000 3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000 4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . » 12.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni . . . . . . . . . . . . . » 2,5% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni . . . . . . . . . . . . » 1,3% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . » 0,80% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni. . . . . . » 0,60% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . » 0,30% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore......» 0,15% 5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000.". Si riporta l'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dalla presente legge: "c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;".