Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: «1. Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto
dell'incarico.»;
(( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'art. 108, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.». ))
(( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti
a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». ))
3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato (( ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di settore
riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione
pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente articolo, )) (( puo' raggiungere il
livello massimo del )) dieci per cento.
4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in
cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a
quello dirigenziale.».
(( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e' inserito il
seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente».
4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal
presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
4-quater All'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:
«31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non
si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a
significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 110 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267:
"Art. 110 - Incarichi a contratto.
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle
materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.".
Si riporta l'art. 19, comma 6-quater, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
"6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta l'art. 19, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".
Si riporta l'art. 90 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:
"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al
personale di cui al comma 2 il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di
attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto
individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, e'
parametrato a quello dirigenziale.".
Si riporta l'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applica agli enti locali
in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Per il riferimento al citato comma 557, dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 196, vedasi in note
all'art. 3.
Si riporta l'art. 16, commi 31 e 31-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dalla presente legge:
"31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni
vigenti in materia di patto di stabilita' interno per i
comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni
dell'art. 1,comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, in materia di riduzione
delle spese di personale, non si applicano ai comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole
spese di personale stagionale assunto con forme di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale in ragione di motivate caratteristiche
socio-economiche e territoriali connesse a significative
presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente.".