Art. 12
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale.
1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo
finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti
locali.
(( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a
100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato,
gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di
utilita' sociale nei territori montani. ))
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a
dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su
proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli
altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di
utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini
della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata
ai sensi del comma 1.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
recante "Legge-quadro sul volontariato":
"Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.".
Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."..