(( Art. 13-bis
Fondi per la progettazione e l'innovazione
1. Dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato
dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la
progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel
regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo,
tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle
effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita'
manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o
dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo,
redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del
ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo
del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei
lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati
all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di
servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono
superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate
a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui
all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater del presente articolo». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il comma 7 dell'art. 93 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.".