(( Art. 13-bis 
 
 
             Fondi per la progettazione e l'innovazione 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art.  93  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro;
la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato
dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
dell'opera da realizzare. 
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del  fondo  per  la
progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o
lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel
regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo,
tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche
prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle
effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita'
manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o
dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,
redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato  del
ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del  terzo  periodo
del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione  dei
lavori i tempi conseguenti a  sospensioni  per  accadimenti  elencati
all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c)  e  d).  La  corresponsione
dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile  di
servizio preposto  alla  struttura  competente,  previo  accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti  dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
singolo dipendente, anche da  diverse  amministrazioni,  non  possono
superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto  affidate
a  personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione   medesima,
ovvero prive del predetto accertamento,  costituiscono  economie.  Il
presente  comma  non  si   applica   al   personale   con   qualifica
dirigenziale. 
  7-quater. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie  del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini. 
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di  cui
all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare  con  proprio
provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis,  7-ter
e 7-quater del presente articolo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 7 dell'art. 93 del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "7.  Gli  oneri  inerenti  alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche  connessi,  gli  oneri  relativi
          alla  progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e   di
          coordinamento e dei  piani  generali  di  sicurezza  quando
          previsti ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a
          fornire il progetto esecutivo completo in  ogni  dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti  per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti.".