Art. 14
Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni: ))
a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: (( «venti»; ))
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: «durata quadriennale» sono sostituite
dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; ))
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: «analitica» e' soppressa, le
parole: «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: ((
«settore concorsuale» )) e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; ))
2.2) alla lettera b), la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: (( «dieci»; ))
2.3) alla lettera c), le parole: «con apposito decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: (( «con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e'
effettuata dopo il primo biennio»; ))
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
(( «d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita'
individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina
altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere
conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei
parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; ))
2.5) alla lettera f), la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: (( «cinque» )), le parole da: «e sorteggio di un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: (( «. Nel rispetto della rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione»;
))
2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: «il sorteggio» fino a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il sorteggio di cui
alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;» )) e dopo le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite
le seguenti: (( «il parere e' obbligatorio nel caso di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato
nella commissione;»; ))
2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: (( «a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa
fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; ))
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
(( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236».
3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito
negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei
anni.
3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: «previo parere di una commissione» a: «proposta la
chiamata» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della
commissione nominata per l'espletamento delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo
parere».
3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei
professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'art. 5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. ))
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,
recante "Regolamento concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12:
"Art. 5. Sedi delle procedure.
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
si svolgono presso le universita' individuate, mediante
sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale,
nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee
ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle
necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal
Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due
anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e'
indicata nel decreto di cui all'art. 3, comma 1. Il
competente Direttore generale del Ministero, puo', su
richiesta della Commissione e compatibilmente con il
rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche
sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1
assicurano le strutture e il supporto di segreteria per
l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita'
nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, un responsabile del procedimento
che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita'
previste dal presente regolamento, relative alle fasi della
procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta
la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario.".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222:
"1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con
decreto del competente Direttore generale del Ministero,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3."
Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240 , come modificato dalla
presente legge:
"2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di
prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima
fascia e, a regime, almeno venti professori di prima
fascia."
Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1 e 3, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati
dalla presente legge:
"1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori."
"3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica e' effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma
puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, recante "Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari", come modificato dalla presente
legge
"9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
del medesimo parere. Non e' richiesto il parere della
commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base
della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di
merito".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 5, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
della Costituzione, della normativa di principio in materia
di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano l'accesso
all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle
universita' statali."
"5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5":
"Art. 9. Valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei.
1. Le politiche di reclutamento del personale sono
valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei
ricercatori elaborata in data successiva alla presa di
servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso
ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita'
delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in
servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di
dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline
di area medica, di scuola di specializzazione, nella
universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in
servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di
progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo
docente, valutato in termini di numerosita' di docenti
provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualita'
di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del
personale docente e ricercatore, dirigente e
tecnico-amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi
di cui all'art. 4.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la
ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per
l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della citata
legge 30 dicembre 2010, n. 240:
"9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'art. 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo
delle predette risorse e' disposto con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.".