Art. 15
Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica
1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono
sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014».
))
1-bis. Il comma 3-ter dell'art. 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
(( «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere
dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare
tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». ))
2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita
all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. La procedura di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36, comma 1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative
alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di
ammissione.
(( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province
autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei
contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime
province autonome attraverso convenzioni stipulate con le
universita'». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 20, commi 3-bis e 3-ter,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", come modificati dalla presente legge::
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre
2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,
riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi
di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinati
all'incremento dei contratti di formazione specialistica
medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica
a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento
per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in
corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di
specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali
rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare
tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con
modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma
3-bis."
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1999, n. 250, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 39, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario":
"39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita'
speciali scolastiche di cui all'art. 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non
sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura
pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo
stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le
predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli
relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.".
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica":
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di
finanza pubblica":
"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 45, della legge
12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012)":
"45. Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura.
L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra i 10
ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale
ed agli enti locali".
Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE":
"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione
alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita'
delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei
titoli e per la composizione della commissione nel rispetto
dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale,
in una medesima data per ogni singola tipologia, con
contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri
oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria
nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso
convenzioni stipulate con le universita'.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
1 del presente articolo si applica l'art. 3 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.".