Art. 2
Incarichi direttivi ai magistrati
1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro (( sei mesi )) dalla pubblicazione
della vacanza.
(( 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». ))
(( 1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano trascorsi due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un
anno». ))
2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano )) alle procedure concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della data di
collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.».
(( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2014». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150", come modificato dalla presente legge:
"1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura
provvede al conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per
raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine
ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente
decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione
della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente,
entro il termine di 30 giorni provvede alla formulazione
della proposta.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art.
550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice
per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al conseguimento della prima
valutazione di professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'
di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e
viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa.
7. ".
Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
recante "Disposizioni di attuazione e di coordinamento
della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione
e il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura e disposizioni transitorie.":
"Art. 30. I magistrati componenti del Consiglio
superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli
uffici giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate. Prima che sia
trascorso un anno dal giorno in cui ha cessato di far parte
del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato
non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto
prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia
non si applica quando il collocamento fuori del ruolo
organico e' disposto per consentire lo svolgimento di
funzioni elettive.".
Si riporta il testo degli articoli 34-bis e 35 del
citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
"Art. 34-bis.- 1. Le funzioni semidirettive di cui
all'art. 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento a
riposo prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la
relativa facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 possono essere conferite
funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai
sensi dell'art. 46, comma 1."
"Art. 35.- 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10,
commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, al momento della data della vacanza del
posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di
servizio prima della data di collocamento a riposo prevista
dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa
facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di
servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite
funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per
un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui
all'art. 45."..
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 marzo
1958, n. 195, recante "Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura":
"Art. 17. - Tutti i provvedimenti riguardanti i
magistrati sono adottati, in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del
Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro,
ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i
compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto
legislativo 27 giugno 1946, n. 19 (33), i provvedimenti
sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti
dei provvedimenti concernenti il conferimento degli
incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto
applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'art. 119
del codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di
ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia
accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al
Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si
applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 114 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo n. 104 del 2010. Contro i provvedimenti
concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi
direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice
amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge
e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si
segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice
amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina
l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine
per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del
comma 4 dell'art. 114 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del
2010.
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e'
ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di
cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
"4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.".