Art. 2 
 
 
                  Incarichi direttivi ai magistrati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  5  aprile
2006,  n.  160,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
    b) negli altri casi, entro (( sei  mesi  ))  dalla  pubblicazione
della vacanza. 
  (( 1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». )) 
  (( 1-bis. Al terzo periodo  del  secondo  comma  dell'art.  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano  trascorsi  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima  che  sia  trascorso  un
anno». )) 
  2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  dell'art.  13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano  ))  alle  procedure  concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della  data  di
collocamento a riposo. 
  4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le  parole:  «del  processo  amministrativo»,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di  azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.». 
  (( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   13   del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.   160,   recante   "Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di progressione economica e di funzioni dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150", come modificato dalla presente legge: 
              "1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
              1-bis.  Il  Consiglio  superiore   della   Magistratura
          provvede  al  conferimento  delle  funzioni   direttive   e
          semidirettive: 
              a) nel caso di collocamento a riposo del  titolare  per
          raggiunto limite  di  eta'  o  di  decorrenza  del  termine
          ottennale previsto dagli articoli  45  e  46  del  presente
          decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; 
              b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione
          della vacanza. 
              1-ter. In caso di inosservanza dei termini  di  cui  al
          comma 1-bis, il  Presidente  della  Commissione  referente,
          entro il termine di 30 giorni  provvede  alla  formulazione
          della proposta. 
              2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non
          possono essere destinati a svolgere le funzioni  giudicanti
          monocratiche penali, salvo che per i reati di cui  all'art.
          550 del codice di procedura penale, le funzioni di  giudice
          per le  indagini  preliminari  o  di  giudice  dell'udienza
          preliminare  anteriormente  al  conseguimento  della  prima
          valutazione di professionalita'. 
              3. Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
          distretto nel quale il magistrato presta servizio  all'atto
          del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al  presente
          comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non  piu'
          di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo  aver
          svolto almeno cinque anni di  servizio  continuativo  nella
          funzione esercitata ed e' disposto a seguito  di  procedura
          concorsuale,  previa  partecipazione   ad   un   corso   di
          qualificazione  professionale,  e  subordinatamente  ad  un
          giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle   diverse
          funzioni,   espresso   dal   Consiglio   superiore    della
          magistratura previo parere del consiglio  giudiziario.  Per
          tale giudizio di idoneita' il  consiglio  giudiziario  deve
          acquisire le osservazioni del  presidente  della  corte  di
          appello o del procuratore generale presso la medesima corte
          a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti  o
          requirenti. Il presidente  della  corte  di  appello  o  il
          procuratore generale presso la  stessa  corte,  oltre  agli
          elementi forniti dal capo dell'ufficio,  possono  acquisire
          anche  le  osservazioni  del   presidente   del   consiglio
          dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli  elementi
          di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
          di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
          legittimita' alle funzioni requirenti  di  legittimita',  e
          viceversa, le disposizioni del secondo e terzo  periodo  si
          applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
          direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
          presidente della corte d'appello e al procuratore  generale
          presso la medesima, rispettivamente,  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione e il procuratore generale  presso
          la medesima. 
              4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
          3, il solo divieto di passaggio da  funzioni  giudicanti  a
          funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello  stesso
          distretto, all'interno  di  altri  distretti  della  stessa
          regione e con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
          corte d'appello  determinato  ai  sensi  dell'art.  11  del
          codice di procedura penale in relazione  al  distretto  nel
          quale il magistrato presta servizio all'atto del  mutamento
          di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
          che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia  svolto
          negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente  civili  o
          del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato  chieda  il
          passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni  giudicanti
          civili o del lavoro in un  ufficio  giudiziario  diviso  in
          sezioni, ove vi siano posti vacanti,  in  una  sezione  che
          tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
          caso il magistrato non puo' essere  destinato,  neppure  in
          qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o  miste
          prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
          Nel secondo caso il magistrato non puo'  essere  destinato,
          neppure in qualita' di  sostituto,  a  funzioni  di  natura
          penale  o  miste  prima  del  successivo  trasferimento   o
          mutamento  di  funzioni.  In  tutti  i  predetti  casi   il
          tramutamento di funzioni puo' realizzarsi  soltanto  in  un
          diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto  a
          quelli di provenienza. Il  tramutamento  di  secondo  grado
          puo' avvenire soltanto in un diverso distretto  rispetto  a
          quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro  del  magistrato  che  abbia
          esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente
          indicata nella vacanza pubblicata dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  nel   relativo   provvedimento   di
          trasferimento. 
              5. Per il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per  il
          conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
          10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
          alla  sede  di  destinazione,  anche  per  le  funzioni  di
          legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  art.  10,
          che comportino il mutamento da giudicante  a  requirente  e
          viceversa. 
              7. ". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916,
          recante "Disposizioni  di  attuazione  e  di  coordinamento
          della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione
          e  il   funzionamento   del   Consiglio   superiore   della
          magistratura e disposizioni transitorie.": 
              "Art.  30.  I  magistrati  componenti   del   Consiglio
          superiore continuano a esercitare le  loro  funzioni  negli
          uffici giudiziari ai quali appartengono. 
              I magistrati componenti elettivi sono  collocati  fuori
          del ruolo  organico  della  magistratura.  Alla  cessazione
          della carica  il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
          ruolo dei magistrati nella  sede  di  provenienza  e  nelle
          funzioni  precedentemente   esercitate.   Prima   che   sia
          trascorso un anno dal giorno in cui ha cessato di far parte
          del Consiglio superiore della magistratura,  il  magistrato
          non  puo'  essere   nominato   ad   ufficio   direttivo   o
          semidirettivo diverso  da  quello  eventualmente  ricoperto
          prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del  ruolo
          organico per lo svolgimento di funzioni diverse  da  quelle
          giudiziarie ordinarie. La  predetta  disposizione  tuttavia
          non si applica  quando  il  collocamento  fuori  del  ruolo
          organico e'  disposto  per  consentire  lo  svolgimento  di
          funzioni elettive.". 
              Si riporta il testo degli  articoli  34-bis  e  35  del
          citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: 
              "Art. 34-bis.- 1.  Le  funzioni  semidirettive  di  cui
          all'art. 10, commi 7,  8  e  9,  possono  essere  conferite
          esclusivamente ai magistrati che,  al  momento  della  data
          della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
          quattro anni di servizio prima della data di collocamento a
          riposo prevista dall'art.  16,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la
          relativa facolta'. 
              2. Ai magistrati  che  non  assicurano  il  periodo  di
          servizio  di  cui  al  comma  1  possono  essere  conferite
          funzioni semidirettive unicamente nel caso di  conferma  ai
          sensi dell'art. 46, comma 1." 
              "Art. 35.- 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10,
          commi da 10 a 14, possono essere  conferite  esclusivamente
          ai magistrati che, al momento della data della vacanza  del
          posto messo a concorso, assicurano almeno quattro  anni  di
          servizio prima della data di collocamento a riposo prevista
          dall'art. 16,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  503,  e  hanno  esercitato  la  relativa
          facolta'. 
              2. Ai magistrati  che  non  assicurano  il  periodo  di
          servizio di cui al comma 1  non  possono  essere  conferite
          funzioni direttive se  non  nell'ipotesi  di  conferma  per
          un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto,  di  cui
          all'art. 45.".. 
              Si riporta il testo dell'art. 17 della legge  24  marzo
          1958, n. 195,  recante  "Norme  sulla  Costituzione  e  sul
          funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura": 
              "Art.  17.  -  Tutti  i  provvedimenti  riguardanti   i
          magistrati   sono   adottati,    in    conformita'    delle
          deliberazioni del  Consiglio  superiore,  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  controfirmato  dal  Ministro,
          ovvero, nei casi stabiliti dalla  legge,  con  decreto  del
          Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto  concerne  i
          compensi  speciali  previsti  dall'art.   6   del   decreto
          legislativo 27 giugno 1946, n.  19  (33),  i  provvedimenti
          sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro. 
              La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti
          dei  provvedimenti  concernenti   il   conferimento   degli
          incarichi direttivi e semidirettivi si  segue,  per  quanto
          applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'art.  119
          del codice del processo amministrativo di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso  di  azione  di
          ottemperanza,  il  giudice  amministrativo,   qualora   sia
          accolto il ricorso, ordina  l'ottemperanza  ed  assegna  al
          Consiglio superiore  un  termine  per  provvedere.  Non  si
          applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 114  del
          codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  104  del  2010.  Contro  i   provvedimenti
          concernenti il conferimento o la conferma  degli  incarichi
          direttivi  e  semi  direttivi,  il  controllo  del  giudice
          amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge
          e  di  eccesso  di  potere   manifesto.   Per   la   tutela
          giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si
          segue,  per  quanto   applicabile,   il   rito   abbreviato
          disciplinato  dall'art.  119  del   codice   del   processo
          amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104. Nel caso di  azione  di  ottemperanza,  il  giudice
          amministrativo, qualora  sia  accolto  il  ricorso,  ordina
          l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine
          per provvedere. Non si applicano le lettere  a)  e  c)  del
          comma   4   dell'art.   114   del   codice   del   processo
          amministrativo di cui al decreto  legislativo  n.  104  del
          2010. 
              Contro i  provvedimenti  in  materia  disciplinare,  e'
          ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte  suprema  di
          cassazione.  Il   ricorso   ha   effetto   sospensivo   del
          provvedimento impugnato.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  recante  "Misure
          urgenti per la competitivita'  e  la  giustizia  sociale.",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89: 
              "4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri.".