Art. 3
Semplificazione e flessibilita' nel turn over
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si
applica la normativa di settore. ))
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta
facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
(( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento delle graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso art.
2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre
2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia
di Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni
di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e'
autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le
finalita' ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso
civile».
3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a
decorrere dall'anno 2016. ))
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei
livelli occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
(( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e
l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'art. 2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato
ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente
tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della
difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
))
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le
amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma
5-quinquies del presente articolo. ))
(( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
per quanto di competenza dello stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per
cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.
))
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo.
(( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
(( 9. All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano,
anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da altri soggetti». ))
10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».
(( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 8,
comma 2 ed all'art. 60, comma 3."
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.".
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare":
"Art. 2199. 1. Nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatte
salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all' art.
703, per il reclutamento del personale nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati
sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole
predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni
interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero
della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso
alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 464, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego
delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto
vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative
amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in
deroga ai limiti di cui all'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
all'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo
stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente complessivo corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei
carabinieri e 600 unita' per il Corpo della guardia di
finanza. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9-bis, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"Art. 8. - Incremento delle dotazioni organiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di
unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a
tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di
procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di
euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a
decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e
delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a
partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro
73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate
di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e
le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali
e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese
sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
Si riporta il testo dell'art. 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252":
"Art. 148. - Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'
del personale della banda musicale. 1. Per il reclutamento
e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29
luglio 2003, n. 229":
"Art. 9. - Reclutamento del personale volontario. 1. Il
personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di un
periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
requisiti, le modalita' di reclutamento e d'impiego,
l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la
progressione del personale volontario. Fino all'emanazione
di tale regolamento continua a trovare applicazione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.
76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del
posto di lavoro.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 9, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)":
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato
dal presente decreto:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento (416) della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo
delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali,
dalle istituzioni e societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno
2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la
percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale in
termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo
non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b),
della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione
solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato
allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione
pubblica e del settore sociale.".
Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2-bis, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo si attengono al principio di riduzione dei costi
del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine
l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente
periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo
conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende
speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo adottano tali
indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono
recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le
aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per
l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente
periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello
dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di
servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette
multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi
esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del
valore della produzione.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.".
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
"9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al
31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
per le strette necessita' connesse alle esigenze di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.".
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008).", come modificato dalla presente
legge:
"102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni
di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, abrogato
dal presente decreto:
"9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 14, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 8, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato
dal presente decreto:
"8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018. Il comma 103 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo
dall'art. 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavoratori socialmente utili, ai lavori di pubblica
utilita' e a cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".