Art. 4 
 
 
                 Mobilita' obbligatoria e volontaria 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale,  per  un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati  i
posti  che  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio  diretto   di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti  da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di  personale
delle amministrazioni pubbliche, per il  trasferimento  tra  le  sedi
centrali di  differenti  ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non
economici nazionali non e' richiesto  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il  trasferimento  entro  due  mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti  salvi  i
termini per il preavviso e  a  condizione  che  l'amministrazione  di
destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti   superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare  le  procedure  di
mobilita' la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale   finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  ((  1-bis.  L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.  2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art.  2103  del  codice
civile. )) Con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione,   ((   previa   consultazione   con    le
confederazioni sindacali rappresentative  e  ))  previa  intesa,  ove
necessario, in sede di conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti  con
figli di eta' inferiore a tre anni,  che  hanno  diritto  al  congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,  con  il  consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa  in
un'altra sede. )) 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione -  delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze di  personale  ((  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  Le  risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino  al  momento
di effettiva permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del
decreto-legge  del  3   ottobre   2006,   n.   262   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  e  quanto  a  12
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,  ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato  ))  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione
delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2015, a valere  sui  risparmi  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi  di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli  aeroporti  di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -  Casale,  Rimini  e
Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e
quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  2. E' abrogato l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 30, commi 1 e 2  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
                
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                
              2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
          contratti collettivi in contrasto con  le  disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. 
                
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. ". 
              Si riporta l'art. 1, comma 58, della legge 24  dicembre
          2012, n. 228, recante "Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013)": 
              "58. Sono fatti salvi i provvedimenti  di  collocamento
          fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'art. 26, comma  8,
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  nel  testo  vigente
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          per l'anno scolastico 2012-2013 nonche' quelli adottati  ai
          sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014
          relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo  del
          comma 8 del medesimo art. 26 della legge n. 448 del 1998.". 
              Si riporta l'art. 58, comma  5,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  i  servizi   esternalizzati   per   le   funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal
          medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
          e' inferiore a quello dell'anno  scolastico  2012/2013.  In
          relazione a quanto previsto dal presente comma, le  risorse
          destinate alle convenzioni  per  i  servizi  esternalizzati
          sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e  di  euro
          49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.". 
              Si riporta l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011,  n.  148,  abrogato  dal  presente
          decreto: 
              "29. I dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore
          di lavoro, sono tenuti  ad  effettuare  la  prestazione  in
          luogo di lavoro e  sede  diversi  sulla  base  di  motivate
          esigenze,  tecniche,   organizzative   e   produttive   con
          riferimento ai  piani  della  performance  o  ai  piani  di
          razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
          contrattazione collettiva di  comparto.  Nelle  more  della
          disciplina  contrattuale  si  fa  riferimento  ai   criteri
          datoriali,  oggetto  di  informativa   preventiva,   e   il
          trasferimento  e'  consentito  in  ambito  del   territorio
          regionale di riferimento; per il  personale  del  Ministero
          dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
          di  fuori  del   territorio   regionale   di   riferimento.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta l'art. 29-bis del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 29-bis. 1. Al fine  di  favorire  i  processi  di
          mobilita' fra i comparti di  contrattazione  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo n. 281  del  1997,  sentite  le  Organizzazioni
          sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza  pubblica,  una  tabella  di  equiparazione  fra  i
          livelli di inquadramento previsti dai contratti  collettivi
          relativi ai diversi comparti di contrattazione.".