Art. 4
Mobilita' obbligatoria e volontaria
1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di
mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
(( 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice
civile. )) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, (( previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e )) previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede. ))
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale (( e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento
di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato )) ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.».
(( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione
delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si
provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno
2015, a valere sui risparmi di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e
Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e
quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
2. E' abrogato l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 30, commi 1 e 2 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo. ".
Si riporta l'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013)":
"58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento
fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'art. 26, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
per l'anno scolastico 2012-2013 nonche' quelli adottati ai
sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014
relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del
comma 8 del medesimo art. 26 della legge n. 448 del 1998.".
Si riporta l'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98:
"5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal
medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In
relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse
destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati
sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro
49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.".
Si riporta l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dal presente
decreto:
"29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore
di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in
luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate
esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri
datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il
trasferimento e' consentito in ambito del territorio
regionale di riferimento; per il personale del Ministero
dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta l'art. 29-bis del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 29-bis. 1. Al fine di favorire i processi di
mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale
delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni
sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.".