Art. 5
Assegnazione di nuove mansioni
1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni competenti.»;
b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, )) al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 33, comma 8. (( Il personale ricollocato ai sensi del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti
criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo.». ))
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate
alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando
presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui
all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione
di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso
e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente
che utilizza il dipendente.».
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma
567 e' inserito il seguente:
«567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni
dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo'
presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o
all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in
altra societa'.».
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 34 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge:
" Art. 34.
1.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il
personale in disponibilita' puo' presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una
qualifica inferiore o in posizione economica inferiore
della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di
ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni
anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art.
33, comma 8
Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del
termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in
disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in
posizione economica inferiore della stessa o di inferiore
area o categoria di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo'
avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non
ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, e
mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita'
volontaria di cui all'art. 30. In sede di contrattazione
collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative possono essere stabiliti criteri generali
per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al
sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure
concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono
subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare
il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al
presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
posti vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della
disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in
cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a
tempo determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis
il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e
l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto.".
Si riporta l'art. 1, comma 567 della citata legge 27
dicembre 2013, n. 147:
"567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma
566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui
al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi
del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in
mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa'
dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio
della regione ove hanno sede le societa' interessate da
eccedenze di personale.".