Art. 5 Assegnazione di nuove mansioni 1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»; b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria (( di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, )) al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8. (( Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art. 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.». )) c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.». 2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente: «567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'.».
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 34 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge: " Art. 34. 1. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8 Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art. 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art. 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.". Si riporta l'art. 1, comma 567 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: "567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale.".